E' stata pubblicata oggi dall'Agenzia l'attesa circolare esplicativa sul nuovo obbligo di controllo da parte delle imprese committenti sui versamenti effettuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici, previsto dal decreto fiscale 2020 . Ricordiamo che tale adempimento si applica nei casi di contratti di appalto superiori alla soglia di 200mila euro con esenzione solo per le imprese con i requisiti certificati dall'Agenzia stessa .
La prima scadenza prevista è fissata al 22 febbraio 2020, 5 giorni dopo il versamento delle ritenute sulle retribuzioni di gennaio . La principale novità riguarda la sospensione delle sanzioni . Infatti non si applicheranno fino al 30 aprile prossimo, nel caso in cui l’appaltatore abbia determinato e versato correttamente le ritenute, anche senza usare le deleghe distinte per committente.
La circolare n. 1 del 12 febbraio 2020 , affronta (anche con esempi pratici) tutti gli aspetti di questa controversa norma.
Questi gli altri chiarimenti forniti:
Riguardo la soglia economica di 200mila euro annui oltre la quale scatta l'obbligo, l'Agenzia specifica che:
Riguardo il concetto di "prevalente utilizzo di manodopera" che definisce l'applicabilità dell'obbligo , la circolare spiega che per calcolare tale prevalenza occorre "fare riferimento al numeratore alla retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato, e al denominatore al prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel caso di contratti misti). La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e denominatore è superiore al 50%.
Inoltre , per “manodopera” si deve intendere tutta la manodopera per cui vige l’obbligo di applicazione e versamento delle ritenute fiscali , non solo facendo riferimento all'inquadramento formale ed effettivo dei lavoratori ma anche per lavoratori autonomi che svolgano attività assimilabili a quelle di dipendenti e assimilati.
Infine d riguardo i concetto di utilizzo di beni strumentali , l'Agenzia afferma che "l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano l'applicabilità" della norma .
Vedi in merito anche "Il controllo delle ritenute fiscali negli appalti " di G. Giorgi