News Pubblicata il 14/02/2020

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Ritenute appalti: sanzioni sospese fino a fine aprile

Tutte le regole sul nuovo obbligo di controllo dei versamenti delle ritenute negli appalti e subappalti: soggetti obbligati, soglia, requisiti di esenzione - Circolare 1E 2020



 E' stata pubblicata oggi dall'Agenzia l'attesa circolare esplicativa sul nuovo obbligo  di controllo da parte delle imprese committenti sui versamenti effettuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici, previsto dal decreto fiscale 2020 . Ricordiamo che tale adempimento si applica nei casi di  contratti di appalto  superiori alla soglia di 200mila euro con esenzione solo per le imprese con i requisiti certificati dall'Agenzia stessa

La prima scadenza prevista è fissata al 22 febbraio 2020, 5 giorni dopo il versamento delle ritenute sulle retribuzioni di gennaio . La principale novità  riguarda la sospensione delle sanzioni  . Infatti  non si applicheranno fino al 30 aprile prossimo,  nel caso in cui l’appaltatore abbia determinato e versato correttamente le ritenute, anche senza usare le deleghe distinte per committente.

La circolare n. 1  del 12 febbraio 2020 , affronta (anche con esempi pratici) tutti  gli aspetti di questa controversa norma.

Questi  gli altri  chiarimenti forniti: 

Riguardo  la soglia economica di 200mila euro   annui oltre la quale scatta l'obbligo,  l'Agenzia specifica che:

Riguardo il concetto di "prevalente utilizzo di manodopera"  che definisce l'applicabilità dell'obbligo , la circolare spiega che per calcolare tale prevalenza occorre  "fare riferimento al  numeratore alla retribuzione lorda riferita ai soli percettori di reddito di lavoro  dipendente e assimilato, e al denominatore al prezzo complessivo dell’opera (o dell’opera e del servizio nel  caso di contratti misti).  La prevalenza si intenderà superata quando il rapporto tra numeratore e  denominatore è superiore al 50%.

Inoltre , per “manodopera” si deve intendere tutta la manodopera per cui vige  l’obbligo di applicazione e versamento delle ritenute fiscali ,  non solo  facendo riferimento all'inquadramento formale ed effettivo dei lavoratori ma anche per lavoratori autonomi che  svolgano attività  assimilabili a quelle di dipendenti e assimilati.

Infine d riguardo i concetto di utilizzo di beni strumentali  , l'Agenzia afferma che  "l’occasionale utilizzo di beni  strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del  committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non  comportano l'applicabilità" della norma .

Vedi in merito anche  "Il controllo delle ritenute fiscali negli appalti " di G. Giorgi

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Agenzia circolare 1-2020 ritenute appalti

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