Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi senza sanzioni per il primo semestre 2019 se ci si regolarizza entro il 30 aprile 2020. A fornire questa indicazione è stata l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 6 del 10 febbraio 2020, allegata a questo articolo, che ha fatto tirare un sospiro di sollievo agli operatori del settore.
In particolare sono state avanzate all'Agenzia delle Entrate delle richieste di chiarimento sul fatto che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi decorrente
le sanzioni non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
I dubbi riguardano i casi in cui durante il primo semestre siano state adottate forme diverse di documentazione dei corrispettivi come per esempio:
Infatti, l'Agenzia delle Entrate ha inviato ai contribuenti con volume d’affari superiore a 400.000 euro, potenzialmente tenuti dal 1° luglio 2019 alla trasmissione telematica dei corrispettivi ma che non risultava effettuata, una comunicazione che segnalava la possibile anomalia. Tali contribuenti possono fornire i chiarimenti del caso secondo quanto indicato nella lettera ricevuta e rimediare ad eventuali violazioni beneficiando del ravvedimento operoso. Si precisa che, laddove l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi la violazione può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019.
Attenzione quindi, le sanzioni andranno applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020 ovvero omessa dopo tale data.
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