News Pubblicata il 22/04/2020

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Tasse applicabili all’atto di divisione ereditaria senza conguaglio

L’agenzia delle Entrate ha chiarito quando l’atto di divisione ereditaria è soggetto a imposta di registro dell’1% e ipotecaria e catastale di 200 euro ciascuna



Nell’ipotesi in cui vi sia lo scioglimento della comunione ereditaria con atto di divisione tra i coeredi in cui il valore dei diritti assegnati corrisponda al valore delle quote di diritto spettanti a ciascun condividente, senza che emergano obblighi di conguaglio in denaro, la tassazione dell’atto risulta la seguente:

Si ricorda che la tassazione della divisione, è disciplinata dall'art. 34 del Testo unico dell' imposta di registro (cd. Tur) che impone di verificare se l’atto di divisione realizzi un'assegnazione di beni o diritti, per ciascun condividente, di valore corrispondente oppure eccedente il valore spettante secondo la quota di diritto. Ciò è necessario per applicare correttamente le imposte.

Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello di un Notaio, il valore dei diritti assegnati nell’atto di divisione corrispondeva al valore delle quote di diritto spettanti a ciascun condividente e pertanto, l’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 30 del 6 febbraio 2020 (consultabile nel file allegato), ha confermato l’interpretazione fornita dall’istante, stabilendo che:

  1. l’atto di divisione deve essere registrato con imposta fissa, applicando l'aliquota proporzionale dell'1 % prevista per gli atti aventi natura dichiarativa dall'art. 3 della Tariffa, Parte I, allegata al Tur;
  2. le imposte ipotecaria e catastale risultano nella misura fissa di 200 euro ciascuna.

La soluzione prospettata è conforme alla pronuncia della Corte di Cassazione del 28 marzo 2018, n.7606 che ha stabilito, nel caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro:

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Agenzia Entrate Risposta n. 30 del 6.02.20

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