Nell’ipotesi in cui vi sia lo scioglimento della comunione ereditaria con atto di divisione tra i coeredi in cui il valore dei diritti assegnati corrisponda al valore delle quote di diritto spettanti a ciascun condividente, senza che emergano obblighi di conguaglio in denaro, la tassazione dell’atto risulta la seguente:
Si ricorda che la tassazione della divisione, è disciplinata dall'art. 34 del Testo unico dell' imposta di registro (cd. Tur) che impone di verificare se l’atto di divisione realizzi un'assegnazione di beni o diritti, per ciascun condividente, di valore corrispondente oppure eccedente il valore spettante secondo la quota di diritto. Ciò è necessario per applicare correttamente le imposte.
Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate a seguito di interpello di un Notaio, il valore dei diritti assegnati nell’atto di divisione corrispondeva al valore delle quote di diritto spettanti a ciascun condividente e pertanto, l’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 30 del 6 febbraio 2020 (consultabile nel file allegato), ha confermato l’interpretazione fornita dall’istante, stabilendo che:
La soluzione prospettata è conforme alla pronuncia della Corte di Cassazione del 28 marzo 2018, n.7606 che ha stabilito, nel caso di scioglimento della comunione ereditaria mediante assegnazione dei beni in natura e versamento di conguagli in denaro: