E' stato un brutto colpo per i contribuenti forfettari sentire la risposta all'interrogazione parlamentare in merito alla permanenza o meno nel regime per coloro che sono incappati in una delle cause ostative introdotte dalla Legge di bilancio 2020. Come si ricorderà, era stato chiesto invano all'Agenzia delle Entrate di chiarire, al pari dello scorso anno, che le nuove cause ostatrive introdotte dalla Legge di bilancio avrebbero causato la fuoriuscita dal regime agevolato dall'anno successivo, mentre il Governo ha stabilito la fuoriuscita immediata dal regime. Si veda l'articolo Forfettari: da subito in vigore le cause ostative
Le principali ripercussioni verteranno su:
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Fatturazione elettronica obbligatoria: i contribuente forfettari possono ancora facoltativamente emettere fatture in formato cartaceo (anche in sostituzione della trasmissione telematica dei corrispettivi, così come chiarito nel corso di Telefisco 2020). Per le fatture già emesse non in formato elettronico, i fuoriusciti dal regime potranno presumibilmente beneficiare la loro posizione beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso;
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Adempimenti contabili: i contribuenti fuoriusciti possono regolarizzare la posizione nei termini;
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Adempimenti ai fini IVA: i contribuenti fuoriusciti possono regolarizzare la posizione nei termini, ricordandosi degli eventuali versamenti mensili o trimestrali. Il primo termine è il 17 febbraio ;
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Ritenute: i contribuenti fuoriusciti possono regolarizzare la posizione sia per quanto riguarda le ritenute attive che per quanto riguarda le ritenute passivi nei termini. Attenzione deve essere quindi prestata da coloro che hanno subito o che non hanno effettuato le dovute ritenute. Il primo termine per le ritenute inerenti gennaio è il 17 febbraio 2020;
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IRPEF: abbandonata l'imposta sostitutiva agevolata al 5% o al 15% a seconda dei casi, i contribuenti fuoriusciti dal regime forfettario ricadranno nell'imposta progressiva con aliquote ben più alte.
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fino a 15.000 euro 23% del reddito;
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da 15.001 fino a 28.000 euro 27% del reddito;
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da 28.001 fino a 55.000 euro 38% del reddito;
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da 55.001 fino a 75.000 euro 41% del reddito;
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(oltre 75.000 euro: 43% del reddito).
Dato che la speranza è l'ultima a morire, si attende a breve l'annunciata circolare dell'Agenzia delle Entrate che chiarisca i comportamenti da tenere, e se è possibile beneficiare della rimessione in termini per gli adempimenti non rispettati.
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