Nel patto di famiglia mediante il quale il disponente dona ai discendenti la nuda proprietà della quota di controllo nella società partecipata (mantenendo l'usufrutto) alle seguenti condizioni:
non si applica l’imposta di donazione, come previsto dall’ art. 3, comma 4-ter del Testo Unico dell’imposta di successione (cd. Tus) di cui al D.lgs. 346/1990.
Ciò è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte n. 37 e 38 agli interpelli, pubblicate in data 7 febbraio 2020 (e consultabili nei files allegati).
Tali pronunce risultano significative in quanto, generalmente, la donazione della nuda proprietà di quota di controllo societaria, comporta che l’usufruttuario mantenga:
Nei casi sottoposti all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate, invece, il donante si accorda con i discendenti trasferendo a questi ultimi, assieme alla nuda proprietà della quota, anche il diritto di voto.
L’Agenzia chiarisce che, anche in questa ipotesi risulta applicabile l’agevolazione di cui al Tus e quindi il trasferimento è esente dall’imposta di successione. Ciò risulta possibile purchè il nudo proprietario abbia la titolarità del diritto di voto nell’assemblea ordinaria e mantenga la titolarità della quota di controllo (che garantisce il 50,01 dei voti nell’assemblea ordinaria della società partecipata) per almeno 5 anni dalla data della donazione o del patto di famiglia.
La soluzione adottata è in linea con l'intento del Legislatore di favorire il passaggio generazionale nelle aziende di famiglia.