Sono legittime le clausole contenute nello statuto di una società per azioni o di una società a responsabilità limitata che attribuiscono gratuitamente nuove azioni a determinati soci, in occasione della deliberazione di un aumento di capitale a pagamento (a un prezzo inferiore a una determinata soglia).
Le clausole in oggetto vengono chiamate anti-diluizione perché mirano ad evitare la diluizione del valore delle azioni della categoria di soci a cui si riferiscono, i quali non conferiscono nulla al momento dell’aumento del capitale.
Ciò è quanto affermato nell’interessante Massima (n. 186 del 3 dicembre 2019) sulle clausole statutarie anti-diluizione pubblicata dal Consiglio Notarile di Milano.
Il principio affermato risulta di importante applicazione nella prassi societaria, in particolare nell’ipotesi in cui nuovi investitori apportino del capitale di rischio e il socio originario voglia tutelarsi in anticipo dal rischio di subire una diluizione delle proprie azioni e quindi della propria posizione all’interno della società.
In particolare, la clausola anti-diluizione garantisce al socio che abbia originariamente investito nella società (sottoscrivendo una quota ad un prezzo basato su una determinata stima del valore della società), di evitare che la propria quota venga diluita con un aumento di capitale deliberato successivamente, ad un prezzo di emissione basato su una stima della società inferiore rispetto a quella posta a base dell'investimento del socio originario.
Le clausole in oggetto, si basano sull’art. 2346, comma 4 c.c., che ammette la possibilità di assegnare ai soci delle azioni o delle quote in maniera non proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta purchè:
La non proporzionalità tra le azioni assegnate ai soci e i conferimenti effettuati dagli stessi (ammessa dalla norma civilistica) diviene, nel caso delle clausole di non diluizione "estrema" in quanto i soci "protetti" sottoscrivono azioni o quote senza conferire nulla. Tale interpretazione della norma è ammessa dalla tesi della dottrina più” permissiva” e condivisa dalla massima del Consiglio notarile in commento.
Gli interessi da bilanciare e garantire tramite le clausole in oggetto sono quindi due:
Si tratta di una protezione statutaria significativa per i soci verso i quali queste clausole sono destinate al fine di garantire che il valore delle partecipazioni di questi ultimi resti invariato anche a seguito dell’aumento del capitale ad un prezzo inferiore a una determinata soglia (stabilita nelle clausole stesse).
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