Il Governo, in data 29 gennaio 2020, ha emanato la bozza di Decreto legislativo riguardante l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.
Tale atto, rappresenta l’attuazione dell’art. 7 della Legge 4 ottobre 2019, n. 117 (Legge di delegazione Europea) nella quale sono indicati i principi e i criteri direttivi specifici affinchè il Governo recepisca la Direttiva UE 2017/828 (cd. SHRD2).
In particolare, i criteri di delega contenuti nella legge 117/2019 sono volti a:
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modificare il Codice delle Assicurazioni private integrando la disciplina del governo societario (con riferimento agli esponenti aziendali e ai partecipanti al capitale);
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prevedere sanzioni amministrative più elevate per le violazioni degli obblighi in capo agli intermediari.
L’obiettivo della nuova normativa consiste nel:
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favorire un maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo societario in termini di consapevolezza delle scelte e stabilità nel lungo periodo;
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semplificare l'esercizio dei diritti degli azionisti (compreso quello di partecipazione e voto nelle assemblee);
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richiedere a investitori istituzionali e gestori di attività di rendere note le proprie politiche di impegno nelle società partecipate e di investimento nonché di comunicare i requisiti di idoneità e i criteri di remunerazione degli esponenti aziendali.
Ciò premesso, il Decreto legislativo apporta integrazioni e correzioni:
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al Testo Unico delle disposizioni in materia Finanziaria di cui al D.lgs 58/1998 (cd. TUF), nella parte V relativa disciplina del governo societario;
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al Codice delle Assicurazioni Private di cui al D.lgs. 209/2005 (cd. CAP).
Le principali novità contenute nel decreto sono le seguenti:
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aumento delle fattispecie sanzionabili e previsione in un unico articolo delle sanzioni per inadempimento agli obblighi in materia di gestione accentrata in capo agli intermediari;
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innalzamento del limite massimo della pena da 5 a 10 milioni di euro per particolari violazioni di obblighi imposti a carico degli intermediari;
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eliminazione dei criteri di commisurazione della pena legati al requisito del fatturato e del vantaggio ottenuto dall’autore della violazione;
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rimozione degli esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora venga accertata la minaccia per la sana e prudente gestione dell’impresa di assicurazione o riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative.
Dal quadro delineato risulta una disciplina sanzionatoria più aspra nei confronti delle violazioni degli obblighi in capo agli intermediari finanziari nell’ottica di garantire i diritti degli azionisti e incentivare il loro impegno nel lungo periodo.