Come noto , la modifica del decreto fiscale 2020 (dl124 2019 ) all’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997 , ha introdotto a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso “ contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo , alcuni nuovi adempimenti che entrano in vigore il 17 febbraio 2020 , con i versamenti relativi al periodo gennaio 2020 .
Si tratta in particolare dell’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati . Il versamento delle ritenute è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”, che devono essere consegnate entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento.
In merito la Risoluzione 108 2019 ha chiarito che i controlli sulle ritenute degli appaltatori scattano da febbraio 2020 , per le retribuzioni corrisposte a gennaio, ma anche per gli appalti firmati prima del 1° gennaio 2020. Sullo stesso argomento è poi intervenuta la risoluzione 109 2019 , con cui l'Agenzia ha istituito il codice 09, identificativo del soggetto committente, da indicare nel modello di versamento F24.
Nel corso di TELEFISCO 2020 l'agenzia ha ulteriormente specificato i casi che si possono verificare ovvero :
L’Agenzia ribadisce che non devono essere prese in considerazione le ritenute operate su retribuzioni «maturate» a dicembre 2019.
Dunque le aziende che corrispondono lo stipendio sulla base del calendario sfasato potranno attivare i controlli a partire dalle retribuzioni di febbraio le cui ritenute vanno versate entro il 16 marzo.
Sul tema si segnala anche di una deliberazione Inps del 26 marzo 1993 , illustrata nella circolare Inps n. 292 del 23 dicembre 1993.
Rimangono ancora dubbi però in merito alla tipologia di appalti a cui applicare le nuove regole in quanto la norma parla di appalti caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera ma non specifica il criterio di misurazione di tale prevalenza.
Inoltre si parla di appalti svolti nella sede di lavoro del committente con utilizzo di beni strumentali di sua proprietà, ma ci sono casi in cui gli strumenti utilizzati sono molteplici e "misti" in particolare nel caso di software e hardware per l'information technology.
In materia di Appalti consulta CORSI FORMAZIONE APPALTI 2024
Per le novità sui contratti pubblici scarica GRATUITAMENTE:
Scopri anche il nuovo periodico dedicato alle imprese che partecipano agli appalti pubblici