News Pubblicata il 07/02/2020

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Contravvenzioni stradali 2020: non cambia la riscossione delle multe

Riscossione delle multe: no all'accertamento esecutivo resta la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale. I chiarimenti di Telefisco



Con riferimento ai tributi locali, Il Ministero dell’Economia (dipartimento finanze) ha chiarito le modalità di riscossione delle multe e del bollo auto, a seguito della domanda rivoltagli dagli esperti del Sole 24 ore in occasione dell’appuntamento con Telefisco tenutosi qualche giorno fa.

In particolare, la questione ha riguardato la possibilità di applicare le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) in tema di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali degli enti, anche alle contravvenzioni stradali.

L’art. 1 comma 792 della Legge di Bilancio prevede infatti che l’attività di riscossione relativa agli atti degli enti, emessi a partire dal 1° gennaio 2020 avvenga mediante accertamento esecutivo, in luogo dell’ingiunzione di pagamento.

La risposta del Mef è stata negativa, gli esperti hanno infatti chiarito che le nuove norme della Legge di Bilancio non riguardano il Codice della Strada e quindi gli atti di accertamento esecutivo non risultano applicabili alle contravvenzioni stradali.

Il comma 206 del Dlgs 285/92 (Codice della Strada) riguardante le sanzioni amministrative pecuniarie resta infatti una norma speciale e come tale non pare assoggettabile alla disciplina generale delle riscossioni dei tributi locali.

Stessa soluzione prevista per le multe stradali viene fornita anche con riferimento al bollo auto per il quale si esclude totalmente l’accertamento esecutivo. Tra le amministrazioni locali alle cui entrate si applicano le nuove disposizioni in tema di accertamento esecutivo, non risultano infatti presenti i destinatari del gettito.

Ai sensi del comma 784 della Legge di Bilancio, gli enti ricompresi nella novellata normativa sono le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni e i Consorzi tra gli enti locali, non invece le Regioni.

Fonte: Fisco e Tasse



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