News Pubblicata il 03/02/2020

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Omissione Modello 231:ente responsabile per l'infortunio

L’ente che non adotta il modello 231 è responsabile dell’infortunio del lavoratore. Il DVR non sostituisce il modello organizzativo



La Corte di Cassazione penale con la Sentenza n. 3731 del 29 gennaio 2020,  ha confermato le sentenze di merito in relazione alla  responsabilità amministrativa di una società condannata a seguito dell’infortunio di un lavoratore interinale  .  Anche i due responsabili  delle societa erano stati riconosciuti responsabili  della mancata formazione nell'attività che  era stata affidata al lavoratore, con violazione  della disciplina antinfortunistica.

Il lavoratore, dipendente a tempo determinato in una agenzia di lavoro con  mansioni di operaio addetto all'assemblaggio ("imbracatore") / montatore manuale , concesso alla azienda per un mese,   stava conducendo un carrello elevatore (detto "muletto") con il quale sollevava pesanti sacchi e li portava sino al luogo indicato per lo stoccaggio temporaneo.  A causa del ribaltamento del muletto sul fianco sinistro, mentre conduceva il mezzo su un percorso diverso da quello previsto e a velocità eccessiva,  il lavoratore, che     non indossava la cintura di sicurezza di cui pure il mezzo era provvisto,  è rimasto schiacciato e  ha perso l'arto sinistro.

Il  legale rappresentante e sostanziale datore di lavoro e il capo cantiere  coordinatore dei lavori sono stati ritenuti responsabili  di lesioni gravissime per avere impropriamente adibito quel  giorno, come già avvenuto in precedenza,  alle differenti mansioni di conducente di carrello elevatore  pur essendo privo di qualsiasi abilitazione in tal senso e non essendo stato formato alla guida del mezzo né informato circa i rischi specifici, e senza l'ausilio di un altro lavoratore a terra.

La Suprema Corte ha precisato ancora una volta  che il modello organizzativo e di gestione 231 (ex art. 6 D.Lgs 231/2001), che l’azienda aveva omesso di adottare, non può essere sostituito dal documento di valutazione del rischio (dvr) a cui la difesa aveva piu volte fatto impropriamente riferimento. 

Fonte: Corte di Cassazione


1 FILE ALLEGATO:
Cass 3731 2020

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