L’Europarlamento ha ratificato nel pomeriggio del 29 gennaio 2020 il testo dell’accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea. È l’ultimo tassello che ancora mancava per formalizzare l’accordo. L'Agenzia delle Dogane ha fornito le prime indicazioni con un comunicato stampa del 29 gennaio 2020, che fa tirare un sospiro di sollievo agli operatori e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rassicurato anche sulla continuità delle relazioni finanziarie tra i due Paesi.
In generale l'accordo regola il recesso britannico prevedendo un periodo transitorio che va dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020. Fino alla fine del 2020, dunque, resta tutto invariato: la normativa e le procedure UE in materia di libera circolazione delle persone, dei servizi, dei capitali e delle merci manterranno la propria vigenza nel Regno Unito.
Solo dopo il 31 dicembre 2020, salvo diverso nuovo accordo, il Regno Unito non sarà più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell'Unione Europea e quindi a partire da tale data, la circolazione delle merci tra UK e UE verrà considerata commercio con un Paese terzo.
Entro quella data Unione Europea e Regno Unito potranno però stabilire regole chiare e più vantaggiose per le merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell'Unione e del Regno Unito.
Con un successivo comunicato stampa (n. 19 del 31 gennaio 2020 ) il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) in base a quanto previsto nell’accordo, per i servizi bancari, finanziari e assicurativi, è prorogato di diritto l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il cosiddetto regime di passaporto) ed è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori.
Come per IVA e accise, al termine del periodo di transizione, se nel frattempo non saranno stati raggiunti accordi differenti tra l’Unione europea e il Regno Unito, alle entità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell’Unione e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di paesi terzi.
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