Il decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020 ha introdotto una forte stretta sulle compensazioni e alcune indicazioni sul tema sono state fornite nel corso di Telefisco 2020, l'incontro tra gli esperti del Sole24ore e l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza di ieri 30 gennaio. In merito alla stretta, si ricorda che brevemente il decreto fiscale 2020:
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estende ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito;
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amplia il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
Di seguito ecco i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sulle compensazioni:
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Crediti indicati nel quadro RU di natura agevolativa: l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali crediti non sono soggetti alla stretta prevista per gli importi maggiori di 5.000 euro in quanto la norma del decreto fiscale fa espresso riferimento ai crediti IVA, redditi, IRAP e addizionali senza menzionare i crediti derivanti da misure agevolative. Attenzione va però prestata al fatto che tali crediti ricadono nella nuova estensione all'obbligo di presentazione del modello di versamento F24 unicamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.
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Ritenute operate nel mese di gennaio 2020: la stretta introdotta dal decreto fiscale opera dal 1° gennaio 2020 quindi alle ritenute maturate a partire da tale mese. Pertanto con riferimento alle ritenute operate nel 2020 ma maturate nel mese di dicembre 2019 anche se la ritenuta ricade nel 2020 non è prevista la stretta.
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Dichirazione 2016 presentata nel 2019: il credito d'imposta contenuto nella dichiarazione integrativa ultrannuale deve essere rigenerato nell’esercizio stesso in cui è presentata la dichiarazione integrativa. Ad esempio se la dichiarazione integrativa del 2016 è stata presentata nel 2019, l'eventuale credito di imposta deve essere rigenerato nel modello REDDITI 2020 riferito al 2019, anno in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che essendo diventato un credito 2019 rientra nei nuovi limiti introdotti dal decreto fiscale 2020, è quindi necessario attendere 10 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione. Nel corso di Telefisco 2020 è stato sottolineato come tali aspetti siano penalizzanti in termini di utilizzo del credito.