Svicola l'Agenzia delle Entrate al vero punto chiave di questo Telefisco 2020 ovvero l'entrata in vigore della stretta al regime forfettario introdotta dalla Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019). Infatti nel corso dell'incontro di ieri 30 gennaio 2020 organizzato dal Sole 24 ore tra l'Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e la stampa specializzata, non è stato chiarito l'interessante punto in merito all'applicazione immediata o meno delle novità introdotte (si veda l'articolo Forfettari 2020: dubbi sull'entrata in vigore delle modifiche).
A fornire una soluzione ci ha pensato il Dott. Tosoni che nel ribadire la forte delusione per il mancato chiarimento, consiglia una lettura restrittiva della stretta, cioè l'interpretazione secondo cui chi nel 2019 è incorso in una delle cause ostative introdotte dalla Legge di bilancio 2020, farebbe meglio a considerarsi fuoriuscito dal regime agevolato già dal 1° gennaio 2020.
Di seguito i punti principali degli altri chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in merito al regime forfettario:
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nel caso in cui al contribuente forfettario giunga per donazione o per successione una quota di partecipazione in una società di persone, questi ha tempo per dismetterlo entro la fine dell'anno. Quindi i contribuenti che nel 2019 hanno ricevuto una quota di partecipazione potevano dismetterla fino al 31 dicembre 2019 senza incorrere nella causa ostativa e la consecutiva fuoriuscita nel periodo d'imposta 2020. Attenzione però: se nel corso del periodo d'imposta il contribuente forfettario costituisce in maniera volontaria una società di persone, la causa ostativa si verifica.
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l'indennità di maternità non rientra tra i compensi da far concorrere ai fini del superamento del limite di 65.000 euro. Il caso rappresenta un'eccezione in quanto in linea generale sono esclusi dai redditi fiscalmente rilevanti solo i redditi percepiti per invalidità permanente o morte. Infatti di solito emolumenti sostitutivi seguono la stessa tassazione dei redditi sostituiti.
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i contribuenti in regime forfettario possono sostituire l'emissione dello scontrino elettronico e il connesso invio dei dati all'Agenzia delle Entrate con una fattura elettronica o cartacea. Tali contribuenti infatti sono vincolati all'emissione dello scontrino elettronico ma non della fattura elettronica.
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