L'agenzia delle Entrate si è espressa nella Risoluzione 3 E del 27.1.2020 sul trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP) (Art. 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413) . Il caso riguardava un contribuente che aveva prestato la propria attività di lavoro dipendente in Svizzera dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2012, mantenendo la residenza fiscale in Italia. In forza del rapporto di lavoro svizzero, il Contribuente ha contribuito sia all’AVS (cosiddetto “primo pilastro”), sia alla forma di previdenza professionale svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (il cosiddetto “secondo pilastro”, noto anche con l’acronimo “LPP”).
L’ente gestore della tesoreria contributiva svizzero , non è autorizzato ad erogare prestazioni previdenziali del “secondo pilastro” a cui stato versato il montante contributivo LPP ma garantisce la possibilità di riscatto del capitale versato. L’Istante chiedeva quindi chiarimenti circa l’applicabilità del regime fiscale italiano di questo tipo di prestazioni erogate dagli enti previdenziali svizzeri, alla luce della normativa vigente (articolo 55 quinquies del decreto legge n. 50 del 2017, che ha introdotto il nuovo comma 1-bisdell’articolo 76 della legge 431/1991, chiariti con la circolare n. 30/E del 11 agosto 2015) che prevede una imposta sostitutiva del 5% per le capitalizzazioni della previdenza integrativa .
L'agenzia ricorda innanzitutto che l’intervento normativo citato prevede la presenza di un intermediario residente (banca ) che applichi una ritenuta di imposta al 5 per cento, al momento del versamento in conto , esonerando il contribuente dall’indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi.
Nel caso del contribuente che ha posto l'interpello, però, essendo un soggetto fiscalmente residente in Italia e l’ente pensionistico di natura privatistica, alla somma in questione non riscossa tramite intermediari residenti non può applicarsi la ritenuta alla fonte del 5 per cento a titolo d’imposta.
La somma liquidata una tantum sotto forma di capitale, deve invece essere assoggettata a tassazione separata (articolo 17, comma 1, lettera a), secondo periodo, del TUIR) in quanto puo essere qualificata come “altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni"
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