In caso di liquidazioni con regimi differenti occorre calcolare distintamente gli acconti IVA che la capogruppo deve versare. E’ questo in breve il nuovo chiarimento offerto dalle Entrate.
In particolare, nella risposta all’interpello n.15 del 24 gennaio 2020 (allegato a questo articolo) l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le corrette modalità di liquidazione dell’IVA di gruppo nel caso in cui alcune società siano soggette al regime speciale ex art 74, 4 c. DPR 633/1972, alcune non rientrino nel regime speciale ed alcune siano mensili.
L’art 74 del testo IVA al 4° comma statuisce che alcune particolari tipologie di imprese(enti e imprese che prestano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione autorizzati con decreto, ad esempio assicurazioni, banche, compagnie telefoniche, etc; esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione; autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti nell'albo ex L. n. 298/1974) possono liquidare l’imposta con cadenza trimestrale anziché mensile e versare l’acconto con il metodo storico c.d. speciale. Il gruppo, composto da varie società, aderiva alla liquidazione IVA di gruppo, in cui la capogruppo versava l ‘IVA delle controllate.
L’interpello riguarda il versamento dell’acconto IVA. In particolare il metodo speciale calcola l’acconto sul 97% della media dei versamenti trimestrali dei primi tre trimestri.
Alcune società sono invece tenute ad adempimenti IVA trimestrali, cosi come le altre, ma poiché non versano nel corso di un anno oltre 2.000.000 di euro non possono applicare il metodo storico speciale.
Altre società ancora applicano l’acconto IVA in maniera normale.
L’Agenzia Entrate ha chiarito che la società capogruppo che versa l’IVA per conto delle controllate deve sommare algebricamente:
In particolare con questa procedura è possibile compensare le risultanze a debito con quelle a credito delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo.
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