Con la circolare n. 18 del 7 febbraio 2020, INPS riepiloga le principali regole per il regime di pensione anticipata riservato alle donne, recentemente prorogato anche per il 2020 dalla legge 160 2019 .
Possono accedere le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2019, un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome), requisiti che sono esclusi dall' adeguamento agli incrementi della speranza di vita . Sono previste però per la decorrenza effettiva degli assegni finestre di attesa di 12 e 18 mesi dalla domanda.
La liquidazione della pensione avviene con le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 .
Si ricorda che i 35 anni di contributi devono essere «effettivi», cioè sono escluse la contribuzione figurativa della disoccupazione e della malattia non integrata dal datore di lavoro. Inoltre, per cumulare i periodi in gestioni diverse non si puo utilizzare il cumulo gratuito ma si deve ricorrere al metodo oneroso della ricongiunzione, regola a cui sfuggono le iscritte alla gestione INPS dei dipendenti del privato sia alla gestione artigiani e commercianti che sono fra loro cumulabili gratuitamente. In questo caso pero la lavoratrice deve applicare sia i requisiti anagrafici (59 anni) che la finestra mobile (18 mesi) riservata al lavoro autonomo .
Va anche ricordato che il pensionamento con questo regime prevede il divieto di lavoro dipendente ma consente di continuare l'attività di lavoro autonomo.
Le lavoratrici che abbiano maturato i requisiti entro il 1.1.2020 possono accedere al pensionamento anche successivamente alla prima data di decorrenza utile, che è fissata al 2 gennaio 2020.
Il diritto alla decorrenza della pensione si consegue trascorsi:
12 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.
Nel messaggio 243 del 24 gennaio 2020 l'INPS aveva specificato anche che per le lavoratrici della scuola e comparto AFAM la scadenza delle domande di accesso è fissata al 29 febbraio 2020.
Le lavoratrici del comparto scuola e AFAM possono conseguire la pensione rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2020 e dal 1° novembre 2020.
Le domande di pensione possono essere presentate con le consuete modalità:
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