La recente pronuncia della Corte di Cassazione (cfr. Ordinanza n. 1317 del 22 gennaio 2020) contiene un importante principio di diritto ai fini della presentazione dell’interpello disapplicativo all’Agenzia delle Entrate.
Il giudice di legittimità afferma infatti che l’istanza di interpello proposta il giorno prima della data di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi è da considerarsi preventiva e come tale ammissibile.
Come noto, l’interpello disapplicativo di cui all’ art. 11 comma 2 della L. 212/2000, consente al contribuente di chiedere all' amministrazione finanziaria la disapplicazione di specifiche disposizioni tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive dello stesso.
Il contribuente è tenuto a dare prova che tali fenomeni non possono verificarsi relativamente alla propria fattispecie concreta.
Si tratta dell’unica tipologia di interpello obbligatoria.
Per quanto riguarda il termine per presentare l’interpello, la Corte ha specificato che:
La Corte ha tuttavia affermato che:
Sulla base dei principi espressi dalla Corte di Cassazione, l’istanza di interpello presentata dalla società il giorno prima della scadenza della dichiarazione dei redditi (e dunque a prescindere dai 90 giorni prospettati nella Circolare dell’Agenzia e considerati congruo termine per fornire una risposta all'interpello da parte dell' Agenzia delle entrate), si considera preventiva e non tardiva e dunque pienamente ammissibile.