News Pubblicata il 24/01/2020

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Verbale ispettivo valido anche in assenza del datore di lavoro

Le regole per notifica del verbale ispettivo al datore di lavoro. Sentenza della Corte di Cassazione N. 1996 del 20 gennaio 2020



Con la sentenza  N. 1996 del 20 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha  affermato che la condanna penale di un datore di lavoro per violazione di norme antinfortunistiche è legittima malgrado la notifica del verbale ispettivo sia avvenuta in sua assenza e non  fosse stata presentata la CAD  (Comunicazione di avvenuto deposito del plico). L'imprenditore aveva  contestato  che tale notifica non fosse valida e ciò avesse causato la sua mancata definizione dell'illecito in via amministrativa  con il pagamento della sanzione.

La Suprema Corte, respingendo il ricorso della difesa ha infatti ricordato che in tema di contravvenzioni antinfortunistiche, la notifica del verbale di prescrizioni al datore di lavoro, redatto dall'organo di vigilanza può avvenire anche a mezzo del servizio postale e, qualora la raccomandata non venga consegnata per l'assenza del destinatario e di altra persona abilitata a riceverla, si perfeziona per compiuta giacenza (Sez. 3, n. 30176 del 17/01/2017 ). 

Ha precisato anche  che ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro il legislatore non ha prescritto che il verbale di ammissione al pagamento della sanzione amministrativa sia formalmente notificato al contravventore, per cui è sufficiente qualsiasi modalità idonea a comunicare il contenuto dell'atto, rimanendo a carico del destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nella impossibilità di acquisirne la conoscenza.

Nel caso di specie  l'imprenditore aveva contestato l 'invio della  raccomandata al suo domicilio invece che alla  sede legale della societa ma per la Suprema Corte tale modalità è "del tutto corretta, in quanto ad essere chiamato all'adempimento delle prescrizioni impartite è il contravventore-persona fisica, e non certo la società non costituendo le violazioni addebitate reati pre-upposto della responsabilità dell'ente.

Inolte  la Suprema Corte  ha ricordato che  la Cad è necessaria solo per la notifica per posta di atti giudiziari, e non anche per il verbale degli ispettori del lavoro, essendo questi organi amministrativi con funzioni di polizia giudiziaria.

Fonte: Corte di Cassazione


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Cassazione 1996 2020

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