La nuova soglia di punibilità più favorevole per il contribuente in caso di omesso versamento dell’Iva, si applica retroattivamente (ai sensi dell’art. 2, quarto comma, c.p.) e la nuova previsione è anche rilevabile d’ufficio dal giudice ove il ricorso sia inammissibile.
Ciò è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recentissima Sentenza n. 2210 del 21 Gennaio 2020.
A tal proposito è opportuno ricordare che, al reato di omesso versamento iva, previsto dall’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, ferma restando la pena della reclusione da 6 mesi a 2 anni, il D.l. 124/2019 ha apportato modifiche in termini di abbassamento della soglia di rilevanza penale.
Tali modifiche sono state tuttavia soppresse in sede di commissione e pertanto risulta confermata la soglia precedentemente prevista e pari ad euro 250.000 nel caso di omesso versamento dell’iva.
La norma in esame era infatti già stata emendata nel 2015, ad opera dell’art.8 d.lgs. 158/2015, che aveva innalzato la soglia di rilevanza penale per il reato di omesso versamento iva da 50.000 euro a 250 mila euro.
Nella vicenda sottoposta all’attenzione del giudice di legittimità, un imprenditore proponeva ricorso avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Brescia che, confermando la decisione del giudice di primo grado, condannava l’imprenditore per omesso versamento iva di circa 123 mila euro avvenuto nel 2007.
A seguito dell’innalzamento della soglia avvenuta ad opera del legislatore nel 2015 tuttavia il reato contestato dall’ Agenzia delle Entrate diveniva irrilevante penalmente.
La Corte di Cassazione ha pertanto accolto il ricorso dell’imprenditore annullando la sentenza senza rinvio e dichiarando che il fatto non sussiste.
Si specifica tuttavia che, anche a fronte dell’assolvimento disposto a favore dell’imprenditore, il giudice di legittimità ha ricordato che l’amministrazione finanziaria risulta comunque legittimata ad accertare la violazione del contribuente ed irrogare la relativa sanzione in relazione all’imposta sotto-soglia dovuta e non versata.
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