L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all' interpello 8 del 21/01/2020, chiarisce come la riepilogazione di più servizi, non ancora pagati, durante un mese, non costituisca ipotesi di fatturazione differita ma di fatturazione di più prestazioni. La data di riferimento è quella della fattura e per la trasmissione non è possibile utilizzare il termine del 15 del mese successivo ma valgono i 12 giorni dall'emissione della fattura. Inoltre per quanto riguarda l'oggetto della fattura, esso è definibile sulla scorta della documentazione agli atti, pur in assenza di trasmissione telematica degli stessi. La mancata allegazione dei riferimenti delle prestazioni accessorie alle prestazioni principali e alle relative fatture, comporta l'obbligo di emissione di nota di variazione ex art.26 e la successiva riemissione di fatture corrette.
Ma andiamo con ordine. La società che ha presentato interpello svolge attività di autotrasporto di merci per conto terzi e documenta con una fattura unica tutte le prestazioni eseguite in ciascun mese nei confronti del medesimo cliente. Nello specifico, le prestazioni di trasporto eseguite vengono documentate come segue:
La società ha chiesto all'Agenzia delle Entrate se si fosse in presenza di fatturazione differita ex art 21 DPR 633/1972. Nel rispondere, le Entrate hanno chiarito che non si è in presenza di una fatturazione c.d. differita, con obbligo di trasmissione telematica entro il 15 del mese successivo, bensì si tratta di una fatturazione di più prestazioni non ancora pagate, in cui, per l'effettuazione della trasmissione telematica, occorre fare riferimento alla data di emissione fattura e conteggiare i soliti 12 giorni.
La società, inoltre, si chiedeva se l'obbligo di indicare l'oggetto delle prestazioni di servizi, si ritenesse assolto a seguito della conservazione dei documenti commerciali agli atti, senza l'allegazione in fattura elettronica, con il generico riferimento alle liste compilate dal committente la prestazione.L'agenzia, in tal senso, ha risposto che il rimando alla documentazione agli atti, pur non allegata in fattura elettronica, costituisce validamente la descrizione dell'oggetto delle prestazioni svolte.
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