La Legge di bilancio 2020 ha previsto che dal 1° gennaio 2020, ai fini IRPEF la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.
Di conseguenza tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dal 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante, pena la perdita della detrazione stessa.
Questa novità vale per:
Per quanto riguarda le spese mediche la norma prevede espressamente che resta ferma la possibilità di pagare in contanti, senza perdere il diritto alla detrazione
Si vedano a proposito i due provvedimenti del 16 ottobre 2020 che qui alleghiamo (il n. 329676/2020 e il n. 329652/2020).
Inoltre, dato il tenore letterale della norma, sono escluse dall’esonero (e pertanto vanno pagati con strumenti tracciabili):
In linea di massima, ai fini della detraibilità nella dichiarazione dei redditi, le spese di assistenza per i soggetti disabili possono:
In generale la norma non si applica alle spese deducibili con una percentuale di recupero diversa dal 19% come nel caso delle erogazioni liberali. In questo caso bisogna però rispettare quanto previsto dalle singole norme, in quanto molte prevedono già il pagamento con modalità tracciabili.
Si richiama infine l'allegata risposta all'interpello n. 484 del mese di ottobre 2020 che chiarisce chiarimenti in merito alle modalità di pagamento consentendo il pagamento anche con mezzi non intestati al beneficiario della detrazione.
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