Per la pensione con cumulo contributivo di periodi non coincidenti , l'anzianità contributiva precedente il 1996, non comprende i periodi accreditati presso una Cassa pr professionale. Questa l' affermazione dell'INPS in un messaggio interno 115 del 14.1.2020 che approfondisce quanto già affermato nella circolare 140/2017.
L.'interpretazione dell'INPS si basa sulla premessa che sia per la legge 228/2012 che per la successiva 232/2016, il sistema di calcolo della pensione con cumulo per tutte le gestioni salvo quella separata , prevede per i periodi accreditati in periodi ante 1996 il calcolo retributivo fino a quella data e contributivo dal 1996 in poi, quando l'anzianità complessiva è inferiore a 18 anni , mentre, se l'anzianita è superiore, il calcolo retributivo è applicabile per tutti i periodi (sempre se conveniente al lavoratore ).
Dato che invece i regolamenti delle Casse non prevedono la possibilità di liquidare la pensione interamente col sistema retributivo (reddituale per i professionisti) , secondo l'INPS i contributi maturati presso Enpacl, Cassa commercialisti, Inarcassa, Cassa ragionieri, Cassa forense eccetera non sarebbero utilizzabili per accertare il limite dei 18 anni complessivi di contribuzione.
Infatti il messaggio precisa anche che in ogni caso quando la somma delle diverse anzianità non coincidenti è pari o superiore a 18 anni, per tutte le gestioni interessate al cumulo, si applica la regola legata al doppio conteggio.
Viene fornito l' esempio di un "assicurato con:
- 9 anni di contribuzione nel FPLD da gennaio 1978 a dicembre 1986;
- 8 anni di contribuzione in gestione COM da gennaio 1987 a dicembre 1994;
- 10 anni di contribuzione in Gestione separata da gennaio 1996 a dicembre 2005;
- 14 anni e 10 mesi nel FPLD da gennaio 2006 a ottobre 2020;
- 25 anni e 10 mesi di contribuzione in Cassa commercialisti da gennaio 1995 a ottobre 2020 (la contribuzione relativa all'anno 1995 è l'unica non coincidente con la contribuzione presso le altre gestioni interessate al cumulo).
Ai sensi del comma 246, nel caso in esame, a seguito della mancata valutazione della contribuzione presso la Cassa ai fini della determinazione del sistema di calcolo della pensione in cumulo, non avendo l'interessato maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, non trova applicazione il c.d. doppio calcolo, pertanto:
• il FPLD liquida il pro quota di pensione a proprio carico con il sistema retributivo con riferimento all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 e con il sistema contributivo con riferimento all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1996 al 31 ottobre 2020;
• la Cassa liquida il pro quota di pensione a proprio carico in base alle disposizioni in essa vigenti con riferimento all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 2020.
Diversamente, ammesso e non concesso fosse possibile valutare anche la contribuzione presso la Cassa ai fini della determinazione del sistema di calcolo della pensione in cumulo, poiché l'interessato maturerebbe 18 anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995, dovrebbe trovare applicazione il c.d. doppio calcolo, conseguentemente:
• il FPLD dovrebbe liquidare il pro quota di pensione a proprio carico con il sistema retributivo per valorizzare la contribuzione dal 1° gennaio 1978 al 31 ottobre 2020, nel caso in cui all'esito del c.d. doppio calcolo l'importo della pensione interamente calcolato con il sistema retributivo risulti inferiore a quello calcolato con il sistema retributivo, con riferimento all'anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011, e con il sistema contributivo, con riferimento all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012 al 30 ottobre 2020;
• la Cassa dovrebbe liquidare il pro quota a proprio carico con il sistema retributivo con riferimento all'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1995 al 31 ottobre 2020, nel caso in cui all'esito del c.d. doppio calcolo l'importo della pensione interamente calcolata con il sistema retributivo risulti inferiore a quello calcolato sulla base delle disposizioni in essa vigenti. È evidente che tale soluzione non è in linea con le varie discipline regolamentari riferibili a ciascuna Cassa, alcune delle quali non contemplano il sistema di calcolo retributivo della pensione."
Come detto si tratta di una interpretazione senza dubbio parziale dell'Istituto che potrebbe essere contestata e smentita dalla giurisprudenza.
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