News Pubblicata il 16/01/2020

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Sisma: contributi e premi in misura piena, per ora

Inps e INAIL evidenziano problemi nell'applicazione della riduzione dei contributi sospesi da registrare come Aiuti di stato . Piu tempo per l'INPS



INPS e INAIL con due circolari "gemelle"intervengono nuovamente a precisare le modalità di ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi sospesi nei territori colpiti dai sismi del 2016 e 2017 ( Abruzzo Lazio Marche e Umbria) piu volte posticipata da provvedimenti normativi .

L'ultimo DL 14.10.2019  ha fissato il termine al 15 gennaio 2020  e  ha anche  stabilito  che i versamenti possono essere effettuati nel limite del 40%  di quanto dovuto

Tuttavia, la Commissione europea  ha ritenuto la misura incompatibile con il mercato interno della UE e quindi, la  legge 156/2019   ha definito la misura come  aiuto di Stato  da garantire previa dimostrazione del danno subito n maniera proporzionale all'entità 

Quindi nelle  istruzioni operative del 14 gennaio , l'INAIL  precisa che in attesa della registrazione dei regimi di aiuti le aziende sono tenute a versare il 100% dei premi sospesi, con decorrenza 15 gennaio 2020,  con le regole definite nella  circolare 28/2019.
Solo dopo le verifiche del caso  l'Istituto provvederà al rimborso delle somme versate in più , anche  tramite compensazione nelle rate successive  se si è scelto il pagamento in forma rateale

- il primo pagamento deve essere effettuato entro il 15 gennaio 2020 ed i pagamenti successivi entro il giorno 15 di ogni mese,

- e nel caso di eventuali rateazioni già in essere al momento della sospensione  tutte le rate sospese devono essere saldate unitamente alla prima 

L'INPS , nel messaggio 125 del 15 gennaio 2020 , evidenzia ugualmente che  trattandosi di aiuti di Stato è necessaria la registrazione nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) per cui il  versamento dei contributi previdenziali dei soggetti iscritti alle gestioni di artigiani, commercianti, liberi professionisti, pescatori autonomi e lavoratori agricoli autonomi è dovuto nell'intera misura ,  dal 15 al 31 gennaio 2020 , e che è comunque possibile la rateazione senza oneri aggiuntivi, presentando  richiesta in via telematica . L'istituto fa riferimento per le modalita al messaggio 78 del 13.1.2020 

Fonte: Inps



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