Nell’imposizione fiscale è fondamentale rispettare il principio di inerenza e riferibilità dei dati ad uno specifico periodo di imposta. Non è infatti legittimo presumere che l’accertamento effettuato per un determinato periodo di imposta possa estendersi al reddito imponibile in un diverso periodo.
Ciò in quanto non risulta corretto supporre che i flussi reddituali siano costanti.
Al contrario è necessario tenere conto dei dati e dei fattori riscontrati nel periodo per il quale si contesta l’evasione fiscale.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n.30378 del 21 novembre 2019 (cfr. file allegato), ha evidenziato detti principi, cassando la decisione della Corte d’Appello che non avrebbe correttamente applicato i fondamenti dell’imposizione tributaria nel valutare l’accertamento compiuto dall’Agenzia delle Entrate.
Nel caso di specie, il Fisco contestava ad un’impresa di ristorazione delle incongruenze nella tenuta della contabilità tali da determinare maggiori ricavi non dichiarati.
L’accertamento tuttavia, pur essendo riferito al primo anno di attività dell’azienda, si basava su dati (numero di pasti somministrati indicati nell’agenda delle prenotazioni maggiori rispetto a quelli dichiarati dalla parte) relativi a un periodo successivo.
In questo modo non si teneva conto di elementi che avevano modificato l’organizzazione dell’attività quali l’ampliamento della struttura con conseguente aumento del numero di coperti e dei costi sostenuti per maggiori somministrazioni come il numero di dipendenti utilizzati.
Detti fattori intervenuti dopo qualche anno dall’inizio dell’attività erano certamente idonei a giustificare una diversa proporzione tra i pasti somministrati e quelli dichiarati rispetto alla fase di avvio dell’impresa.
Il giudice di secondo grado inoltre ha omesso di pronunciarsi sulla deducibilità delle spese annotate nelle scritture contabili e che ben concorrono a determinare il reddito imponibile dell’impresa.
La Corte di Cassazione ha pertanto accolto il ricorso dell’impresa censurando invece il criterio utilizzato dall'ufficio impositore e confermato dal giudice d’Appello nel determinare il reddito d’impresa che si fondava sul confronto di dati eterogenei appartenenti a due periodi di imposta differenti.
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