News Pubblicata il 15/01/2020

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Indennizzo commercianti novità per le domande

Indicazioni sulle domande per l'indennizzo commercianti per la cessazione dell’attività tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018. Riesame delle domande già presentate



L'INPS ha fornito con la circolare 4 del 13 gennaio 2020 le istruzioni per l'applicazone delle nuove norme sull'indennizzo commercianti che hanno cessato l'attività prevista dal recente decreto 101 2019   (conv. in legge 128 2019) “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali”.

La novità riguarda l'estensione dell’ambito di applicazione dell’indennizzo  anche ai soggetti che hanno cessato definitivamente l’attività commerciale nel 2017 e nel 2018 che erano rimasti esclusi dalla proroga della misura a partire dal 2019, introdotta dalla legge di bilancio 2019. E' ancora possibile per questi soggetti presentare la domanda di indennizzo o ripresentarla se era stata rigettata per la scadenza dei termini. 

Vediamo piu in dettaglio le indicazioni dell'istituto.

1. Nuovo ambito di applicazione delle disposizioni sull’indennizzo per cessazione attività commerciale

A partire dal 3 novembre 2019, data di entrata in vigore della legge n. 128/2019, possono presentare domanda di indennizzo, anche i soggetti che abbiano cessato definitivamente l’attività commerciale dal 1° gennaio 2017 purché, al momento della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del D.lgs n. 207/1996.

La decorrenza del trattamento non potrà comunque essere anteriore al 1° dicembre 2019.

Per quanto concerne requisiti, condizioni di accesso, modalità di presentazione della domanda, importo del trattamento ed incompatibilità restano ferme le istruzioni già fornite con circolare n. 77 del 24.05.2019.

2. Riesame delle Domande di indennizzo presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge 2 novembre 2019, n. 128

Le domande di indennizzo,  rigettate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali con l’unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l’attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, saranno riesaminate d’ufficio dalle sedi locali , dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

In tutti i casi la decorrenza dell’indennizzo sarà sempre collocata al 1° dicembre 2019, previa verifica della sussistenza dei requisiti ed il permanere delle condizioni richieste dalla legge . 

Fonte: Inps



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