Per non perdere i benefici della “Rottamazione-ter" occorre versare entro le scadenze delle rate. Infatti in caso di ritardato o mancato pagamento di una rata la misura agevolativa non si perfezionerà e qualsiasi versamento effettuato oltre i termini di scadenza della rata, sarà considerato a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.
Se il contribuente ha presentato la domanda entro il 30 aprile 2019 le prossime rate scadono
Per il pagamento si dovranno utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”. Nel caso in cui il piano sia ripartito in più di dieci rate, il contribuente ha ricevuto i primi 10 bollettini (allegati alla Comunicazione) per il pagamento. Prima della scadenza dell’undicesima rata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà gli ulteriori bollettini da utilizzare per i pagamenti successivi.
Se il contribuente è rientrato automaticamente nella "rottamazione-ter" le restanti rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre degli anni successivi a decorrere dal 2020. Per il pagamento si dovranno utilizzare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute”.
Se il contribuente ha presentato la domanda entro il 31 luglio a seconda della scelta effettuata dal contribuente, il debito è estinto in un'unica soluzione (con scadenza di pagamento al 30 novembre 2019, slittata al 2 dicembre), oppure con un piano di dilazione che prevede::
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