Il Tribunale di Benevento con la sentenza n. 828/2019 del 21/06/2019, ha riconosciuto a due lavoratori della Ferrero l’anzianità contributiva completa di 52 settimane annue, per i periodi di part-time verticale ciclico.
La sentenza segna un nuovo importante precedente in un contenzioso ormai antico, in quanto afferma che " ai lavoratori occupati con part-time verticale ciclico, ai fini pensionistici, vanno inclusi nell’anzianità contributiva anche i periodi non lavorati".
Attualmente per questo tipo di contratto (con orario pieno in alcuni periodi e zero ore in altri, a differenza del part time orizzontale con poche ore giornaliere per tutto l'anno, la normativa (art. 7 comma 1 L. 638/83) e l' INPS prevedono che i periodi a zero ore non risultino coperti da contribuzione, per cui l'anzianità di un anno è ridotta ai mesi di presenza al lavoro (ad esempio nella scuola risultano 9 mesi invece di 12, per la pausa estiva) .
Questo tipo di contratto è molto diffuso nelle aziende dell agro-alimentare, per la stagionalità di prodotti come panettoni o colombe pasquali. Ma anche nel turismo, nella ristorazione, negli appalti multiservizi per mense e pulizie nelle scuole. Si tratta di quasi 150 mila lavoratori, secondo una stima CISL .
Va specificato che questi lavoratori perdono mesi di anzianità, ma non contribuzione dal punto di vista economico. Il risultato è comunque un allontanarmento reale dell'uscita dal lavoro . Infatti , per maturare 20 anni di lavoro — il minimo per andare in pensione di anzianità a 67 anni nel 2019, occorre lavorarne 23.
Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto prima dell'estate al governo di porre fine a questa disparita forti anche della sentenza della Corte europea di Giustizia che nel 2010 ha affermato che non ci può essere discriminazione tra part-time verticale (lavoro concentrato in alcuni mesi) e orizzontale (poche ore tutti i giorni dell’anno), a parità di tempo lavorato. La Corte ha giudicato la disciplina italiana sul trattamento pensionistico prevista per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico è sfavorita rispetto a quelle concernenti gli altri lavoratori. Secondo la Corte, il principio di non discriminazione scaturente dalla Direttiva n. 97/81, che l'Italia ha fatto propria con il D.L.vo n. 61/2000, fa sì che l'anzianità contributiva necessaria per l'individuazione della data relativa al diritto della pensione debba essere calcolata, per chi è a tempo parziale, come se avesse lavorato a tempo pieno. Da ciò discende che debbano essere prese in considerazione, in via integrale, anche periodi di non lavoro.
Da notare che attualmente chi fa causa all'INPS si vede dare ragione dal tribunale e l'INPS lascia scadere i termini per impugnare le sentenze in quanto appunto la sentenza UE è una norma primaria cui anche la Cassazione si adegua. Il governo ha promesso piu volte di intervenire, ma per ora la normativa non è cambiata.
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