Pubblicato il 30 dicembre 2019 un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate d'intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in merito alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. In breve, il provvedimento concede più tempo per la maggior parte degli operatori tenuti a trasmettere i corrispettivi giornalieri derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Il testo del Provvedimento è allegato a questo articolo.
Ma andiamo con ordine. La Legge di bilancio 2018 (art.1, comma 909 L.205/2017) ha introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
La norma prevede, tra l’altro, che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sentito il Ministero dello sviluppo economico, siano individuati termini graduali per l'adempimento di detto obbligo, anche in considerazione del grado di automazione degli impianti di distribuzione dei carburanti.
L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (introdotto dalla Manovra 2018, che ha modificato l’articolo 2 del Dlgs n. 127/2015) è scattato il 1° luglio 2018 per i gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio “a elevata automazione”, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self-service prepagato.
Con il provvedimento del 30 dicembre 2019 sono definiti termini di avvio dell’adempimento differenziati per soggetto in relazione all’ammontare della benzina e gasolio erogato nel 2018 per singolo impianto. In particolare, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni sono obbligatorie a partire
Inoltre, in relazione ai termini di liquidazione periodica IVA dei distributori di carburante, viene data la possibilità di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi da mensile a trimestrale per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestralmente. Infatti al fine di consentire un avvio graduale, i soggetti passivi IVA che gestiscono i predetti impianti effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020.
Il Ministero dello Sviluppo economico, con nota n. 28281 del 23 dicembre 2019, ha fornito parere positivo sul presente provvedimento.
Potrebbero interessarti i seguenti prodotti: