Come chiarito dalla relazione illustrativa, le modifiche intendono tenere conto dell’effetto dei prezzi sulla fiscalità dei tabacchi, in ragione delle componenti dell’accisa legate ai prezzi, nonché degli automatismi di adeguamento della fiscalità all’andamento dei prezzi medi.
La Legge di Bilancio 2020 ha, in primo luogo, innalzato l’importo dell’accisa minima gravante su sigari, sigaretti e tabacco trinciato a taglio fino (da utilizzare per arrotolare le sigarette) in questo modo:
Tali misure, si ricorda, erano state già alzate con la legge di bilancio 2019 e in base a quanto previsto dalla direttiva 2011/64/UE sulla tassazione dei tabacchi, è consentito agli Stati membri di stabilire un'accisa minima o un onere fiscale minimo, senza prevedere disposizioni particolari in ordine ai criteri o parametri per la loro quantificazione. Tale regime risponde alla finalità di tutelare anche la salute pubblica.
Per quanto riguarda invece l’onere fiscale minimo sulle sigarette, sale dal 95,22% al 96,22% della somma dell'accisa globale e dell’IVA, calcolate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette.
La struttura delle accise sulle sigarette è armonizzata sulla base delle direttive comunitarie (ultima quella precedentemente menzionata risalente al 2011) e, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 188/2014, è di tipo misto:
Con il decreto legislativo n. 188 del 2014 è stato previsto che tanto la componente specifica che quella ad valorem dell'accisa delle sigarette siano determinate con riferimento al prezzo medio ponderato delle sigarette.
Infine la legge di Bilancio 2020 ha modificato l’allegato I al Testo Unico Accise, con l’obiettivo di elevare le aliquote di base sui tabacchi lavorati, nonché di unificare il prelievo sul tabacco da fiuto o da mastico. Le nuove accise sono così determinate:
SIGARI | 23.5% |
SIGARETTI | 24% |
SIGARETTE | 59.8% |
TABACCO TRANCIATO | 59% |
ALTRI TABACCHI DA FUMO | 56.5% |
TABACCO DA FIUTO O DA MASTICO | 25.28% |