News Pubblicata il 31/12/2019

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IVIE IVAFE anche per enti non commerciali: a prevederlo la legge di bilancio2020

Legge di bilancio 2020: IVIE e IVAFE anche per enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice.



Le disposizioni dei commi 710 e 711 estendono l'ambito di applicazione dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) stabilendo che dal 2020, saranno soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività.

In generale, è soggetto passivo dell'IVIE il proprietario dell'immobile ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso, proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. L'aliquota è stabilita nella misura dello 0,76 per cento del valore degli immobili, con una franchigia di 200 euro. Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è stuato l'immobile. Si segnala che

Inoltre, nel rispetto del divieto della doppia imposizione, dall'IVIE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile.

Per quanto riguarda l'IVAFE invece la base imponibile è costituita dal valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ed è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione, nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziar. Per i conti correnti e i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa (pari a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche). Nel rispetto del divieto della doppia imposizione, dall'IVAFE si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.

Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi nonché per il contenzioso, riferiti sia all'IVIE che all'IVAFE, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Fonte: Fisco e Tasse



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