Nella legge di bilancio 2020 è stato introdotto il nuovo credito d’imposta per l’industria 4.0 al posto del super ammortamento e iperammortamento. Al posto del super ammortamento viene previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che:
Potranno accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.
In particolare, sono agevolabili gli investimenti in beni
Per gli investimenti aventi ad oggetto i beni sopra descritti, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni è riconosciuto un credito d’imposta in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
Per gli investimenti aventi a oggetto beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura:
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali “Industria 4.0” il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione:
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e successive modificazioni.
Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
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