News Pubblicata il 05/06/2023

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Videosorveglianza lavoro: multa di 50mila euro per telecamere non autorizzate

di Redazione Fisco e Tasse

Normativa e giurisprudenza sul controllo a distanza nei luoghi di lavoro: Insufficiente l'informativa al personale Provvedimento Garante privacy Nota INL 2572-2023 e Cassazione



Con Nota n. 2572 del 14 aprile 2023 l'INL aveva   riepilogato le indicazioni operative  sul rilascio  delle autorizzazioni  per l'installazione degli impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo  nei luoghi di lavoro (articolo 4 della Legge n. 300/1970). 

Viene ribadito  l'obbligo per  l'installazione degli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori, di accordo  preventivi  con le RSA e/o RSU  aziendali o territoriali . 

In assenza di accordo va richiesta  l'autorizzazione all'Ispettorato competente .

Si specifica in particolare che  il consenso all'installazione da parte del personale non mette al riparo da sanzioni.  Vedi sotto l'approfondimento della Cassazione

In un altra nota l'ispettorato  aveva anche precisato che in tema di sistemi di controllo sui luoghi di lavoro non ha valore il principio del silenzio- assenso.

La nota  precisava  anche le modalità per 

Sanzione del Garante per irregolarità nella videosorveglianza

Sulla stessa linea , il Garante per la privacy ha comunicato nella newsletter del 26 marzo 2023 l'emanazione di un provvedimento 9880398 del 2.3.223  con cui  ha comminato a una nota catena di abbigliamento fast fashion la multa di 50 mila euro .per aver installato numerose telecamere in tutti i punti vendita  e per aver inoltre registrato e conservato le immagini  per piu di 24 ore, diversamente da quanto  previsto nel  regolamento interno  e nell'informativa  disponibile al personale  in materia.

 La  società che ha dichiarato  che il fine dei sistemi di videosorveglianza  era unicamente la sicurezza del personale e degli utenti e , con riguardo alla conservazione delle registrazioni,  si  era giustificata con l'esistenza di problemi tecnici e di gestione non corretta delle procedure aziendali.

Secondo il Garante  la natura della violazione che ha riguardato

 ha dimostrato " una gestione complessivamente non adeguata del processo di  attuazione della disciplina nel contesto del rapporto di lavoro". Per questo, tenendo conto:

ha  ritenuto di  applicare nei confronti di H&M Hennes & Mauritz s.r.l. la sanzione amministrativa del pagamento  di una somma pari ad euro 50.000.

Sistemi di controllo a distanza e assenso dei lavoratori: sentenza di Cassazione 

Nella  sentenza n. 50919/2019 la Cassazione si è occupata dei limiti della videosorveglianza nei luoghi di lavoro, specificando  che il consenso dei lavoratori all’installazione di un impianto di videosorveglianza nei locali dell’impresa non  è sufficiente per autorizzarlo.

La procedura  da seguire resta quella prevista dall’articolo 4 della legge 300/1970, la quale impone due uniche modalità:

 L'indicazione è sempre stata ribadita  dai documenti di prassi  dell'ispettorato del lavoro, con l'eccezione del lavoro domestico per il quale il consenso del lavoratore è sufficiente.

La motivazione che  è che tale disciplina soddisfa un interesse collettivo  di  tutela della dignità dei lavoratori,    che non può essere prevaricato  dal consenso  dei singoli  seppur prestato dalla totalità delle persone che prestano l' attività in azienda.

Il caso giunto in Cassazione  riguardava un  datore di lavoro  condannato in sede penale a 1.000 euro di ammenda per avere installato 16 telecamere nella propria struttura aziendale, senza aver raggiunto un accordo con la rappresentanza sindacale e neppure l’autorizzazione  dell’ispettorato ( per la quale aveva fatto richiesta ma aveva poi proceduto senza attendere la risposta).

La difesa del lavoratore si basava sul consenso dato dai lavoratori,  seppure dopo l'installazione  del sistema di  controllo a distanza, in azienda, con ciò superando i profili di illiceità penale .Inoltre dopo il rilievo le telecamere erano state smantellate.

La Cassazione  invece, ribadisce il suo orientamento  consolidato, con rare eccezioni , e  si sofferma in particolare  :

Nella sentenza si afferma infatti che «Le diseguaglianze di fatto» e la «indiscutibile» sproporzione nei rapporti di forza economico-sociali a vantaggio del datore impone di ritenere inderogabile il confronto con le rappresentanze sindacali e, in mancanza di accordo, l’autorizzazione dell’ispettorato per la valida installazione dei sistemi di sorveglianza".


 

Fonte: Fisco e Tasse


1 FILE ALLEGATO:
Cass-pen 50919 2019 videosorveglianza

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