News Pubblicata il 18/12/2019

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Taglio Naspi e Discoll: come fare ricorso

Anpal riassume i criteri di valutazione in caso di inadempimento degli obblighi per i disoccupati e conseguente taglio di Naspi e Discoll



Come noto i disoccupati che incassano le indennità NASPI o DIS- coll  sono tenuti ad alcuni obblighi collegati al Patto di servizio firmato in occasione della Dichiarazione di disponibilita  (che possono prevedere colloqui , corsi di formazione , accettazione di proposte di lavoro congrue ) indicati dai Centri per l'impiego.

Si tratta della  la cd. "condizionalità"  . In caso di inadempimento il sussidio di disoccupazione puo subire una riduzione, o essere annullato . Il  meccanismo prevede sanzioni graduali  che vanno dalla decurtazione progressiva del sostegno al reddito, prima per un quarto di mensilità, poi per una mensilità intera, fino alla perdita della prestazione economica (di competenza INPS) e dello stato di disoccupazione (di competenza CPI).

Contro tali provvedimenti pero il  disoccupato puo fare ricorso, entro 30 giorni ,   presso un apposito comitato costituito due anni fa  presso Anpal, l'agenzia nazionale delle politiche per il lavoro . Tali ricorsi hanno avuto in  molti  casi un esito favorevole per il lavoratore che si è visto ripristinato l'importo iniziale dell'indennità.

L'anno scorso ANPAL ha messo a disposizione sul proprio sito le istruzioni  e il modulo di ricorso per opporsi alla  sospensione del sostegno al reddito e ad altre sanzioni che si possono verificare  (nota ANPAL prot 6509 del  29.5.2018) .

Il ricorso può essere presentato, compilando  il modulo di ricorso e allegando  i seguenti documenti:

Opportunamente con la recente  delibera 54 del 2 dicembre 2019 , il Comitato ANPAL ha   ricordato la normativa in materia e ha riepilogato  i criteri utilizzati per valutare i casi di inadempienze. Riassumiamo di seguito le principali indicazioni :

La convocazione  dei destinatari di NASPI e DIS COLL da parte dei CPI   deve avvenire obbligatoriamente:

Anche il provvedimento sanzionatorio che decurta l’assegno va comunicato via PEC o raccomandata , mentre la posta ordinaria non dà la certezza della data di ricevimento e quindi del decorso dei termini 

I motivi che giustificano l'assenza dagli appuntamenti fissati sono indicati nella nota del Ministero del Lavoro  3374/2016 (principalmente malattia, gravidanza, gravi motivi familiari, casi di limitazione legale della libertà personale, convocazioni del Tribunale, sempre adeguatamente documentati)

La  comunicazione dell’impossibilità  di essere presenti va fatta entro la data dell'appuntamento  e in caso anche questo sia impossibile "la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell’impedimento stesso".  La modalità con cui viene  comunicato l'impossibilita  di essere presenti deve anche garantire la certezza che la comunicazione  venga  ricevuta. 

La delibera specifica anche che il Centro per l'impiego deve assicurare la corretta informazione agli utenti circa le conseguenze  delle eventuali assenze e sulle modalità per evitare tali inadempimenti.

Fonte: ANPAL


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Anpal delibera 45 2019 criteri ricorsi condizionalità

TAG: La rubrica del lavoro Assegni familiari e ammortizzatori sociali