L'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del servizio di prenotazione online di biglietti per eventi, e il trattamento IVA sia nel caso di stampa da remoto da parte dell'acquirente sia nel caso di spedizione fisica, nel principio di diritto 26 del 17 dicembre 2019 allegato a questo articolo.
In generale, il servizio reso da una società a privati acquirenti (B2C) mediante una piattaforma automatizzata, sulla quale gli organizzatori mettono in vendita i biglietti per l'accesso ad eventi di spettacolo, sport e cultura, ed accessibile dagli acquirenti via Internet o per il tramite di call-center o punti vendita autorizzati, si qualifica come servizio di intermediazione, ai sensi dell'articolo 46 della Direttiva n. 2006/112/CE (c.d. "Direttiva IVA"), trattandosi di una prestazione di servizi resa a persone che non sono soggetti passivi d'imposta da parte di un intermediario che agisce in nome e per conto altrui.
Attenzione va prestata al fatto che tale servizio, peraltro, non può annoverarsi tra i "servizi prestati tramite mezzi elettronici" in considerazione dell'esplicita esclusione dello stesso prevista dalla normativa.
Conseguentemente, come chiarito nel principio delle Entrate non può applicarsi al servizio in questione la disciplina IVA dettata per i servizi elettronici, in particolare
Diversamente, il servizio offerto dalla medesima società ai privati acquirenti, consistente nella possibilità di stampare da remoto il biglietto acquistato online (c.d. "stampa a casa"), in relazione al quale la società percepisce apposita remunerazione, si qualifica come accessorio al servizio di intermediazione reso per il tramite della piattaforma automatizzata essendo funzionale a far sì che il cliente ottenga effettivamente la disponibilità del biglietto acquistato. In quanto accessorio, il servizio di cui trattasi è assoggettato al medesimo trattamento IVA applicabile al servizio di intermediazione, compresi gli adempimenti in materia di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.
Analogamente, il servizio di spedizione materiale dei biglietti acquistati online presso il domicilio fisico indicato dai relativi acquirenti - a fronte del quale la società riaddebita a questi ultimi le spese di trasporto applicate dai vettori - costituisce servizio accessorio, ex articolo 12 del DPR n. 633 del 1972, al servizio principale di intermediazione reso dalla società, al cui trattamento IVA deve essere assoggettato.
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