Sono numerose le novità sulle compensazioni introdotte dal collegato fiscale 2020 (si veda l'articolo Compensazioni 2020: impossibile compensare dal 1° gennaio) così l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 110 del 31 dicembre 2019 allegata a questo articolo con i primi chiarimenti sul tema.
In particolare il comma 2 dell'articolo 3 del DL 124/2019 amplia il novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Più precisamente, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.
La disposizione eliminando il riferimento ai titolari di partita IVA contenuto precedentemente estende alla generalità dei contribuenti l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta.
Inoltre, visto il riferimento ai “crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta”, aggiunto espressamente al citato articolo 37, comma 49-bis, del DL 223 del 2006, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio,
Al riguardo, si rammenta che, per effetto di quanto previsto dall’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d’imposta sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla presente risoluzione, appartenenti alle seguenti categorie: imposte sostitutive; imposte sui redditi e addizionali; IRAP; IVA; agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e sostituti d’imposta.
Al riguardo, si evidenzia che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate:
Si segnala che l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate non sussiste qualora l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello F24 .
Si ricorda che, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.
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