L'articolo 7 del Decreto Crescita (DL 34/2019) prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano dovute nella misura fissa di euro 200 ciascuna ove ricorrano le seguenti condizioni:
Il soggetto che acquista l'intero fabbricato, inoltre, entro 10 anni dalla data di acquisto:
Attenzione va prestata al fatto che qualora non siano rispettate le condizioni di cui sopra in base alle quali sia stata concessa l'agevolazione in sede di acquisto del fabbricato, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria con l'applicazione della sanzione del 30% delle stesse imposte.
L'Agenzia nella Risposta all'interpello 511 dell'11 dicembre 2019 ha chiartio che "l'ambito oggettivo della norma agevolativa in esame non include anche i terreni edificabili."
Nella Risposta all'interpello 525 del 13 dicembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che "Considerato che la norma intende agevolare i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, si ritiene che nel caso di trasferimento di un capannone agricolo, destinato a demolizione integrale, unitamente ad una porzione di terreno astrattamente edificabile, non può trovare applicazione la norma agevolativa".
In generale, per le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, le norme che dispongono agevolazioni od esenzioni sono di stretta interpretazione, nel senso che "i benefici in esse contemplate non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa".