Nel Messaggio n. 4658 del 13.12.2019 l'INPS chiarisce che fruire della Naspi in un unica soluzione per avviare una attivita non impedisce la stipula di contratti di collaborazione e non comporta la restituzione dell'importo ottenuto.
Si specifica infatti che il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, prevede, per il lavoratore che ha diritto alla NASpI, la possibilità di richiedere la liquidazione anticipata dell'indennità, in un’unica soluzione, come incentivo all’avvio di un’attività autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa di lavoro . La norma però prevede anche che se il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo di durata teorica della NASpI ( numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di 24 mesi) è tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la stessa cooperativa in cui ha sottoscritto la quota di capitale sociale.
L’ipotesi della rioccupazione con rapporto di lavoro parasubordinato durante tale periodo non è contemplata nell'articolo di legge . Quindi non c 'è necessita di restituzione dell'importo ricevuto.
Il messaggio specifica pero il caso il cui il rapporto di collaborazione cessi e il lavoratore presenti domanda di indennità di disoccupazione DIS-COLL.
Dato che le due forme di tutela contro la disoccupazione non possono sovrapporsi nello stesso arco temporale:
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