Con la circolare 148 del 12 dicembre 2019 l'INPS fornisce le istruzioni amministrative relative alla disposizione della legge di stabilità 2019 che consente alle lavoratrici di spostare l'atensione obbligatoria dal lavoro interamente ai cinque mesi dopo il parto. L’articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha infatti aggiunto il comma 1.1 all’articolo 16 del Testo unico sulla maternità e della paternità (decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) ed è in vigore già dal 1 gennaio 2019 .
La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, "entro i cinque mesi dopo" invece che iniziando uno o due mesi prima puo avvenire a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o convenzionato e il medico competente della salute nei luoghi di lavoro attestino non ci sono rischi per la salute della gestante e del nascituro.
Il documento dell'Istituto specifica in particolare le modalità di presentazione della documentazione per la domanda sia per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti del settore privato che delle autonome iscritte alla Gestione separata. I temi affrontati, con molti esempi, sono i seguenti:
Da sottolineare che :
Le modalità per la domanda :
La scelta deve essere specificata dalla lavoratrice nella domanda telematica di indennità di maternità.
Si ricorda che la domanda di maternità va presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e comunque mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità) ed esclusivamente per via telematica, direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo), tramite Patronato oppure tramite Contact center.
La documentazione medico-sanitaria deve essere presentata in originale direttamente allo sportello presso la Struttura territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata , in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.
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