News Pubblicata il 16/12/2019

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Responsabilità professionale del commercialista per omessa contabilizzazione

La Corte di Cassazione esclude la responsabilità del commercialista per anomalie nella tenuta delle scritture contabili se la società non prova di aver consegnato i documenti.



La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 12 dicembre 2019, afferma che il commercialista non è responsabile per omessa contabilizzazione e mancata dichiarazione dei ricavi, qualora la società (condannata al pagamento delle sanzioni a seguito dell' accertamento dell’Agenzia delle Entrate), non provi in giudizio di aver consegnato al professionista i documenti contabili.
Nel caso in esame il Tribunale e la Corte d’Appello in secondo grado, hanno condannato i legali rappresentanti di una società e la società stessa al pagamento della somma di euro 474 mila, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (a seguito di accertamento effettuato da quest’ultima). I giudici hanno infatti respinto la domanda degli amministratori e della società (i clienti) di risarcimento dei danni per responsabilità professionale del commercialista (accusato di non aver correttamente tenuto le scritture contabili e le relative registrazioni).
I clienti hanno quindi proposto ricorso per Cassazione. Anche la Corte di legittimità, ha confermato la decisione dei giudici precedenti e rigettato il ricorso sulla base delle seguenti motivazioni.
1. I ricorrenti, che sostengono di aver consegnato al professionista i documenti contabili poi non correttamente registrati da quest’ultimo, dovevano indicare e produrre in giudizio i documenti stessi in modo tale da fornire la prova della consegna;
2. non spetta al commercialista il compito di provare elementi utili per contestare gli addebiti dell’Agenzia delle Entrate (come il fatto che i documenti fossero stati correttamente consegnati dai propri clienti);
3. i clienti, che affermano la mancanza di diligenza professionale della commercialista nell’assolvere il suo incarico (non avendo la stessa fornito informazioni in merito ai frequenti saldi negativi di cassa), dovevano quantomeno indicare il contenuto e l’ampiezza del mandato conferito.
Alla luce di quanto detto, il commercialista non è tenuto al risarcimento del danno nei confronti della società e degli amministratori per aver omesso la contabilizzazione dei documenti (dei quali non è stata fornita la prova della consegna).


1 FILE ALLEGATO:
Cass. Civ., Sez. III, Ord. n.32895 del 12.12.19

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