La dichiarazione dei redditi trasmessa telematicamente, deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto (elemento essenziale del modello da conservare) e non anche dall'intermediario, quest'ultimo invece, deve conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa al posto dell’“originale” sottoscritto e conservato dal contribuente e sostituto d’imposta.
Lo ha specificato l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'Interpello del 12 dicembre 2019 n. 518, dove ha fornito chiarimenti in merito alla conservazione delle dichiarazioni fiscali dei contribuenti, che sono presentate in via telematica da parte dei commercialisti e degli altri intermediari abilitati.
Le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi prevedono la sottoscrizione da parte dell'intermediario del riquadro relativo all'impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni. Tale sottoscrizione precede l'invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione.
Ne consegue che la dichiarazione inviata, dunque, deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall'intermediario.
I soggetti incaricati della trasmissione della dichiarazione sono tenuti a conservare la "copia" della dichiarazione trasmessa, in luogo dell'"originale" sottoscritto e conservato dal contribuente e dal sostituto d'imposta, pertanto la dichiarazione, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate dall'intermediario, può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet o inviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa "specifica richiesta" sottoscritta dal contribuente medesimo.
Una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la stessa può, comunque, essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del del codice dell’amministrazione digitale (C.A.D.), ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.
Qualora il contribuente, invece, intenda conservare la dichiarazione esclusivamente in formato digitale, trattandosi di documento fiscalmente rilevante, la sua formazione e conservazione sono disciplinate dal combinato disposto degli articoli 2 del decreto ministeriale 17 giugno 2014, e 20, comma 1-bis, del C.A.D., secondo cui i prescritti requisiti di sicurezza, integrità e immodificabilità del documento devono essere garantiti dalla firma digitale o da un altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente stesso.
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