News Pubblicata il 16/12/2019

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Esonero contributivo assunzioni: esclusi i lavoratori in CIGS

Esonero contributivo biennale per le assunzioni stabili: per la Corte Costituzionale n. 256/2019 è legittima l'esclusione dei lavoratori in cassa integrazione



La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 256/2019  ha  affermato che l'esclusione dei lavoratori che nei 6 mesi precedenti erano occupati a tempo indeterminato  è legittima dal punto di vista costituzionale, in contrasto con  l'eccezione sollevata dal Tribunale di Trento riguardo l’art. 1 comma 118 della L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) e all’art. 1 comma 178 della L. 208/2015 che  stabiliscono un esonero contributivo biennale in caso di assunzioni a tempo indeterminato per gli anni 2015 e 2016,  purche i lavoratori risultino disoccupati nei sei mesi precedenti. 

Il caso sollevato dal Tribunale riguardava  la restituzione delle somme pari agli incentivi all'INPS da parte di una  società che aveva beneficiato delle agevolazioni contributive in relazione alle assunzioni di lavoratori beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale, che non erano quindi privi di occupazione nei 6 mesi precedenti

Secondo il giudice , che pure riconosce la sostanziale diversita delle due categorie di lavoratori,  le disposizioni legge citate, introdotte con i decreti attuativi del Jobs Act, sono lesive del principio di razionalità di cui all’art. 3 Cost.,  in quanto non sarebbe ragionevole non riconoscere gli esoneri  contributivi in oggetto al datore di lavoro che assuma lavoratori beneficiari di trattamento straordinario diintegrazione salariale “a zero ore”, in quanto, attesa la incertezza delle prospettive di ripresa dell’attività lavorativa, essi si troverebbero in una situazione di occupazione “non stabile”, sicché la loro assunzione, nel  garantire una nuova e certa occupazione, realizzerebbe la finalità perseguita dalle misure legislative in  esame, volte a promuovere forme di occupazione stabile"

La Consulta ha dichiarato la questione del tutto infondata e ha chiarito che le due categorie di lavoratori  sono  sia giuridicamente sia sostanzialmente differenti.  Infatti  i lavoratori disoccupati e quelli in CIGS a zero ore godono di differenti  ammortizzatori sociali e che la Cassa integrazione straordinaria  è uno strumento  con una funzione conservativa del posto di lavoro.

La sentenza ricorda che  già in passato è  stata rilevata la diversità strutturale tra la posizione del  lavoratore in CIGS e quella del lavoratore licenziato e, dunque, disoccupato (sentenza n. 184 del 2000), evidenziando che "la funzione svolta dalla CIGS  permane anche ove ricorrano le condizioni per l’ammissione alla CIGS per le  specifiche causali “cessazione di attività”, “procedura concorsuale” e “trattamento in deroga”  giacché anche per l’ammissione alla CIGS per tali causali l’ordinamento contempla l’esigenza che vi siano  prospettive di ripresa dell’attività lavorativa con conseguente recupero occupazionale dei lavoratori  interessati".
Inoltre ricorda che il legislatore ha espressamente previsto specifiche misure di promozione dell’occupazione di lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale tramite benefici contributivi in  caso di loro assunzione, stabilendone di volta in volta condizioni e requisiti, come  ad esempio nel caso  delle agevolazioni previste dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.

Fonte: Corte Costituzionale


1 FILE ALLEGATO:
Corte cost. sentenza 256 2019

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