News Pubblicata il 13/12/2019

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Impatriati e distacco, l'Agenzia può valutare "specifiche ipotesi"

Nuova risposta dell'Agenzia in tema di regime agevolato per i lavoratori impatriati : in alcuni casi ammesso anche per il rientro dopo distacco all'estero



Ancora utili chiarimenti dall'Agenzia in tema di regime agevolato per i lavoratori "impatriati" ossia coloro che rientrano in Italia stabilmente dopo almeno 2 anni di lavoro all'estero. L'agevolazione, inizialmente introdotta dal dlgs 147 2015 (Jobs Act) è stata recentemente rafforzata dal decreto crescita 34 2019, innalzando in particolare la detassazione fino al 90% e prolungandone la durata , con alcuni requisiti. (Vedi qui un riepilogo  completo: "Regime impatriati: novità del Decreto Crescita").

Nella Risposta 510 del 11 dicembre 2019 , l'Agenzia,  pur fornendo una risposta negativa al contribuente che avanzava interpello, specifica che  in tema di rientro dopo distacco la interpretazione restrittiva fornita con la circolare 17E /2017 non è definitiva . Chiarisce quindi alcuni  casi in cui   la detassazione possa essere applicata anche dopo distacco all'estero.  Vediamo piu in dettaglio la Risposta. 

Nell'interpello,  un lavoratore dipendente, laureato,  dal 1° giugno 2007 alle dipendenze di una  multinazionale dichiara di essere iscritto  all'AIRE  con tutta la famiglia dal 4 agosto 2017, in quanto  "distaccato"  presso la sede locale di  Dubai fino al 31 agosto 2019,  e che intendeva  riprendere  la residenza in Italia , dal 1° settembre  2019, dopo svariati altri periodi di distacco fuori dall'Italia.
Viene specificato che :

Il contribuente istante chiede  quindi conferma sulla  possibilità di beneficiare delle agevolazioni , e se  nel suo caso trovi applicazione la proroga del beneficio per  ulteriori cinque anni, con tassazione del 10 per cento del reddito di lavoro, in quanto in possesso degli specifici requisiti richiesti dal nuovo articolo del dl Crescita (tre figli minorenni e proprietario di un immobile ad uso abitativo in Italia).

Nella Risposta l' Agenzia ricorda che, in generale, come da circolare n. 17/E del 23 maggio 2017 Parte  II, paragrafo 3.1, "il beneficio non compete ai soggetti che rientrano in  Italia dopo essere stati in distacco all'estero ed avere acquisito la residenza estera per il  periodo di permanenza richiesto dalla norma".
Ciò in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del  preesistente contratto di lavoro, "si pone in sostanziale continuità con la precedente
posizione di lavoratori residenti in Italia, e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva   della norma".
L'agenzia afferma però che "La posizione restrittiva  non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il  rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma sia  determinato da altri elementi ", ad esempio nei casi in cui : 

- il distacco sia più volte prorogato e, la sua durata  abbia portato a un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento nel territorio estero;
- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente  posizione lavorativa in Italia. (Sul punto vedi  la Risposta n. 492 /2019 in "Impatriati:nuovi esempi dall'Agenzia")

Nel caso specifico,   posto che l'istante ha svolto  altre mansioni sia all'estero che in Italia per specifici accordi contrattuali  e  rientra in Italia il 1° settembre 2019 alla naturale  scadenza del periodo di distacco  come previsto dal contratto di lavoro ,  non può essere ammesso alla fruizione del  regime speciale per lavoratori impatriati.

Fonte: Agenzia delle Entrate


1 FILE ALLEGATO:
Risposta interpello 510 del 11.12.2019

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