L’articolo 1 del decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020, riguarda l’accollo di imposta altrui. Si ricorda brevemente che l’articolo 8 dello Statuto del contribuente consente l'accollo del debito d'imposta altrui, senza che ciò liberi il contribuente originario. In particolare, in precedenti documenti di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’assunzione volontaria dell’impegno di pagare le imposte dovute dall’iniziale debitore non significa “assumere la posizione di contribuente o di soggetto passivo del rapporto tributario, ma la qualità di obbligato (o coobbligato)”, tanto che l’Amministrazione non può esercitare nei confronti degli accollanti “i poteri di accertamento e di esazione, che possono essere esercitati solo nei confronti di chi sia tenuto per legge a soddisfare il credito fiscale”.
L’articolo 1 del decreto vieta esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato. Attenzione va poi prestata al fatto che in deroga alla disciplina generale, le sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell’accollo tributario sono irrogate entro l’ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (in luogo di cinque anni dalla violazione).
In particolare, per prevenire comportamenti fraudolenti, è stato previsto che
Con un futuro provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno emanate le ulteriori disposizioni necessarie.
Ora non resta che aspettare che anche il Senato approvi definitivamente il testo di conversione del decreto fiscale, approvato con fiducia alla Camera la scorsa settimana
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