Si avvicina la scadenza dell’acconto per l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Trattamento di fine rapporto accantonato al 31.12.2020, per la grande maggioranza delle aziende.
Si ricorda che l'imposta sostitutiva è pari al 17% e deve essere versata dai sostituti d'imposta entro il 16 dicembre prossimo; il saldo, calcolato sulla base dell' indice annuo rilevato dall'ISTAT, è dovuto entro il 16.2.2022. Per il versamento va utilizzato il Modello F24 .
Sono esclusi i datori di lavoro che non sono sostituti di imposta come i datori di lavoro domestico.
Si ricorda anche che l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. in quanto il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.
Come noto si possono utilizzare due metodi di calcolo alternativi: quello storico e quello previsionale :
– con il metodo storico si considera il 90% delle rivalutazioni maturate nel 2020, considerando anche le rivalutazioni relative ai trattamenti di fine rapporto erogati nel corso dello stesso periodo;
– con il metodo previsionale il calcolo applica il 90% alle rivalutazioni relative ai lavoratori ancora in forza al 30 novembre 2021 sul totale accantonato al 31 dicembre 2020, e applicando l'indice riferito alla stessa data
Per i lavoratori cessati prima del 30 novembre 2021, invece, l'acconto sarà pari al 90% dell'imposta applicata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Per i caso eccezionale di cessazione di tutti i dipendenti prima del 16 dicembre, si puo versare l'acconto calcolato sulla quota di rivalutazione maturata nello stesso anno in cui si versa l'acconto invece che sul 2020.
Altra eccezione riguarda le imprese che abbiano iniziato l'attività nel corso del 2020 che quali hanno la facoltà di versare l'intera imposta sostitutiva dovuta per l'anno 2021 in sede di saldo al 16 febbraio 2022. I sostituti d'imposta costituiti nel 2021, invece, non devono versare l’imposta sostitutiva, in quanto manca una rivalutazione annuale del TFR.
I codici da utilizzare nell'F24 sono:
In sede di versamento è possibile utilizzare in compensazione :
In caso di tardivo o omesso versamento dell’imposta, la sanzione è pari al 30% ma resta applicabile l’istituto del ravvedimento operoso purchè il versamento tardivo sia effettuato nei termini stabiliti per la presentazione della prossima dichiarazione 770, fissato al 31 ottobre 2021.
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti: