Il Legislatore della Riforma delle procedure concorsuali (D.lgs. 14/2019) ha introdotto una procedura di allerta con obblighi di segnalazioni degli indizi di crisi dell’impresa a carico di determinati soggetti tra cui l’imprenditore stesso. Vi è poi un organismo istituito presso le camere di commercio (OCRI) destinato a ricevere tali segnalazioni e valutare la gravità della situazione della società e decidere se dare avvio alla procedura di composizione della crisi e instaurare con i creditori dell’impresa una trattativa per superare le difficoltà.
Risulta pertanto fondamentale che la prima fase di valutazione degli indizi di crisi rimanga riservata tra gli organi interni all’impresa, l’OCRI e gli eventuali creditori pubblici qualificati che hanno effettuato la segnalazione (Agenzia delle Entrate, Agente della Riscossione, Inps). Tale esigenza è volta a tutelare la reputazione dell’impresa e a garantire la continuazione della sua attività in una fase in cui non è ancora accertata la gravità della crisi e dunque è ancora possibile risollevare l’impresa adottando celermente le misure più idonee.
Leggi l'articolo completo allerta e segnalazioni: celerità e riservatezza
Per comprendere l’importanza di mantenere riservata la fase di allerta basti pensare alle ricadute pregiudizievoli che le segnalazioni dello stato di crisi possono portare all’impresa anche in termini di difficoltà di accesso a nuovi finanziamenti presso le banche.
Ciò vale ancor più se lo stato di difficoltà finanziaria è soltanto apparente. Basti pensare alle imprese che, a fronte dell’indebitamento verso determinati soggetti, vantano tuttavia crediti nei confronti delle PA (le quali, molto spesso, impiegano tempi lunghi per liquidare i pagamenti). Il legislatore, per evitare segnalazioni dello stato di crisi “fittizie” ha quindi previsto dei meccanismi di esonero dall’obbligo di segnalazione laddove l'impresa vanti un ammontare di crediti nei confronti della PA da porre in compensazione per estinguere i debiti.
A tal fine risulta essenziale che i crediti verso la PA siano certificati e quindi risultino dall’apposita piattaforma telematica predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
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