News Pubblicata il 09/12/2019

Tempo di lettura: 2 minuti

INAIL studi associati: scelta del professionista

Obbligo assicurativo INAIL in capo al professionista come per i soci lavoratori? La posizione della Cassazione sulla base dei chiarimenti della Corte Costituzionale. Ordinanza 30428 2019



La  tutela assicurativa antinfortunistica dell’inail per gli studi professionali associati  è una libera scelta del singolo professionista non un obbligo, se non viene svolta attività manuale . Questa la conclusione della Corte di  Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza del 21 novembre 2019, n. 30428.

Il caso riguardava uno studio associato di architetti  per i quali  l'Inail, a seguito di una ispezione aveva chiesto,  la regolarizzazione delle posizioni assicurative contro gli infortuni, sulla base di  quanto previsto dall'atto costitutivo dello Studio (i singoli architetti  sono gli unici a garantire  lo svolgimento delle attività facenti capo allo studio) e sulla interpretazione letterale del n. 7  comma 1 dell'art. 4 tu.n. 1124 del 1965 (che  prevede "l'obbligo assicurativo dei  soci  di ogni tipo di società, anche di fatto e comunque  denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale  oppure non manuale") .

Sia il tribunale del lavoro che la corte d'appello avevano respinto la pretesa dell'INAIL  . Per i giudici di merito  infatti  la situazione  dello studio di professionistici  non è assimilabile a quella  dei soci lavoratori delle società semplici , come affermava l'Inail, data la natura  libero professionale dell'attività .  

La Corte di Cassazione   conferma le decisioni dei giudici di merito  riprendendo quanto già affermato nella sentenza 15971 del 2017 e   dalla pronuncia della  Corte costituzionale  n.  25 del 13 gennaio 2016.   Viene  infatti affermata come prerogativa esclusiva del legislatore l’estensione dell’area dei lavoratori autonomi agli obblighi assicurativa antinfortunistica,  e si ricorda invece l'obbligo alla copertura assicurativa  prevista dall’articolo 4 del Dpr 1125 del 1965 in caso di attività manuale  (o anche di attivita non manuale come la sovrintendenza ai lavoro, ma solo per i lavoratori subordinati).

In sostanza la Corte costituzionale - e la Cassazione altre pronunce   - afferma che   " nel caso dell'associazione di professionisti, si tratta pur sempre di attività libero professionale resa in forma autonoma per  cui, in difetto di attività manuale o di attività intellettuale di vigilanza  sul lavoro altrui resa in regime di subordinazione, non può ravvisarsi  la copertura assicurativa obbligatoria gestita dall'INAIL", anche se il professionista  resta libero ovviamente di dotarsi di un’assicurazione antinfortunistica.

Fonte: Inail


2 FILE ALLEGATI:
Cassazione 30428 2019 INAIL professionisti Corte cost 25 2016 INAIL

TAG: Società tra professionisti La rubrica del lavoro Inail