Con il Messaggio 4 dicembre 2019, n.4529 diretto alle strutture territoriali, l'Inps fornisce alcune precisazioni operative sull'ampliamento delle tutele previdenziali per malattia e degenza ospedaliera ai lavoratori iscritti alla Gestione separata. (Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128) e in particolare sulle modalità di pagamento che attendono una implementazione delle procedure informatiche degli uffici .
Nella circolare n. 141 del 19 novembre 2019, sono state fornite indicazioni in merito alle novità introdotte dal decreto legge n. 101/2019,le innovazioni riguardano solo gli eventi di malattia e i ricoveri ospedalieri insorti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 5 settembre 2019. Agli eventi/degenze che si sono verificati precedentemente, anche se dovessero essere ancora in corso di prognosi alla suddetta data, continuano ad applicarsi, invece, le previgenti disposizioni .
L'Istituto sta quindi provvedendo ad implementare ora nuove procedure gestionali per il pagamento delle relative indennità economiche con i nuovi requisiti contributivi e i nuovi importi.
Nel frattempo , in caso di domanda di malattia (o di certificato medico trasmesso in assenza di domanda, non obbligatoria) o di domanda di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, si dovrà preliminarmente procedere alla verifica dei requisiti contributivi e reddituali:
• se per il lavoratore assicurato risultano accreditati almeno 3 mesi di contribuzione piena presso la Gestione Separata nei dodici mesi precedenti e il requisito reddituale è soddisfatto l'indennità dovrà essere liquidata, in via provvisoria sulla base delle regole previgenti . In un secondo momento , con il rilascio degli aggiornamenti informatici , si procederà alla riliquidazione d'ufficio ;
• se per il lavoratore assicurato risultano accreditati solo 1 o 2 mesi di contribuzione piena nei dodici mesi antecedenti e con requisito reddituale soddisfatto, la pratica dovrà essere sospesa. Successivamente, aggiornata la procedura sulla base della normativa vigente, la prestazione potrà essere regolarmente liquidata anche a coloro che fossero in possesso del nuovo requisito contributivo di 1 o 2 mesi, sulla base degli importi corretti ai sensi del citato decreto legge 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019.
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