Nell'ordinanza 25 novembre 2019, n. 30664 in tema di indennità di trasferta e disposizioni contrattuali applicabili la Corte di cassazione ha affermato che nell'interpretazione delle norme contrattuali, se contrastanti, va tenuto conto dell'intenzione complessiva (artt.1362 1363 CC) e non del dato puramente formale.
Il caso riguardava una s.p.a. condannata in appello al pagamento in favore di un dipendente della somma di € 3.250 a titolo di indennità di trasferta e rimborso chilometrico di cui agli artt. 99 e 100 del CCNL di categoria ed all'art. 21 del contratto integrativo regionale del Piemonte.
L'art. 21 del c.i r. prevede che l'indennità chilometrica e l'indennità di trasferta "sono corrisposte in tutte le ipotesi in cui il lavoratore sia assegnato, anche temporaneamente, ad una sede diversa, a condizione che la sede di nuova assegnazione disti più di venti chilometri da quella abituale.
Secondo la società ricorrente, però, l'indennità non era dovuta in quanto l' art. 21 afferma anche le indennità spettano in relazione «al maggior percorso effettuato rispetto alla sede abituale di lavoro». Per il lavoratore invece in una delle trasferte lo spostamento comportava un avvicinamento alla sede abituale.
Per la corte di merito la circostanza che la sede di destinazione temporanea fosse più vicina di quella di aziendale all'abitazione del lavoratore non costituisce giustificazione per il diniego in quanto l'art. 21 comma 4 deroga in melius alla previsione contenuta nell'art. 100 del c.c.n.l. (per il quale in caso di avvicinamento, pari o inferiore a 20 Km, nulla è dovuto al lavoratore).
La Cassazione respinge il ricorso della società datrice di lavoro osservando come «la ricostruzione operata dalla Corte di appello della volontà delle parti collettive passa attraverso una interpretazione della disposizione che tiene conto di tutto il complesso in cui la norma collettiva si inserisce e valorizza l'intenzione delle parti di apprestare un trattamento di favore» alla luce dei criteri degli articoli 1362 e 1363 del Codice civile, come affermato dalla Corte di appello .
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