Nel testo del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio e in corso di conversione in legge, è presente un emendamento che anticipa l’entrata in vigore delle agevolazioni fiscali per i lavoratori che rientrano dall'estero , i cd "Impatriati" . Lo sgravio è stato recentemente ampliato dal decreto crescita (dl 34/2019) in termini di percentuale di reddito fiscalmente esente che passa dal 50 al 70% e con applicazione a chi si trasferisce dal 1 gennaio 2020. Inoltre la durata del regime di favore puo arrivare a 10 anni invece che cinque nei casi in cui i lavoratori abbiano figli minori o acquistino un immobile in Italia, in particolare per le regioni del Mezzogiorno .
Il nuovo emendamento interviene ora a modificare l’articolo 5, comma 2, del Dl 34/2019 garantendo queste agevolazioni non solo ai lavoratori, italiani e stranieri, che trasferiranno la propria residenza dal 2020, ma anche a chi lo ha già fatto a partire dal 30 aprile scorso 2019. Per dimostrare la residenza fiscale si applica l’articolo 2 del Tuir: iscrizione nell’anagrafe di uno dei comuni italiani oppure dimostrare di avere il domicilio o la residenza per almeno 183 giorni nell'anno.
Si ricorda che il decreto crescita ha anche stabilito che il beneficio della riduzione dal 70 al 90% dell’imponibile fiscale per 5 o 10 anni si applichi anche ai lavoratori che non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento, e non piu 5 come previsto dal decreto 147 2015 istitutivo del regime agevolato, e riguarda i lavoratori a tutti i livelli contrattuali , non piu solo ai lavoratori con mansioni dirigenziali , sempre a condizione che gli stessi si trasferiscano per lavorare prevalentemente in Italia e per almeno 2 anni.
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