L'Inps ha pubblicato ieri il Messaggio n. 4516-2019 in tema di Domande per Reddito e /Pensione di cittadinanza presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea .
Come illustrato con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019, la legge di conversione del D.L. n. 4/2019 aveva previsto per i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia richiedenti il reddito o la pensione di cittadinanza, l'obbligo di presentare una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana comprovante i requisiti reddituali e patrimoniali e la composizione del nucleo familiare.
L'obbligo non si applica però:
a) ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
c) ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al predetto comma 1-bis.
Si attendeva un decreto che individuasse chiaramente i Paesi i cui cittadini sono interessati dall’obbligo, per cui l’Istituto aveva sospeso le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri del 21 ottobre 2019, è stato firmato ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: nell'allegato sono elencati gli Stati per i quali è necessaria la certificazione che sono:
Il decreto precisa che la certificazione deve riguardare solo il patrimonio immobiliare posseduto all'estero ai fini ISEE.
L'istituto nazionale di previdenza precisa quindi che :
DOMANDE PRESENTATE A MARZO 2019
Riguardo le domande presentate a marzo 2019, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 4/2019 che dovevano essere oggetto di integrazione (in tema di assenza di condanne e misure cautelari) resteranno sospese se il richiedente è cittadino degli Stati o territori inclusi nell’allegato in attesa della certificazione sul patrimonio estero .
Per le domande, invece, presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato che hanno già rilasciato la dichiarazione integrativa di responsabilità, di cui al citato messaggio n. 3568/2019, i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento.
Gli interessati riceveranno, in ogni caso, un messaggio sms/ o una e-mail con il quale verranno invitati a produrre la certificazione integrativa presso gli uffici territoriali INPS di persona o via PEC .
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