News Pubblicata il 04/12/2019

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RDC: ecco gli Stati per cui serve la certificazione immobiliare

Riparte l'erogazione del reddito di cittadinanza ai cittadini extracomunitari: pubblicato l'elenco degli stati esteri per i quali serve la certificazione sugli immobili esteri. Messaggio 4516-2019



L'Inps ha pubblicato ieri il Messaggio n. 4516-2019 in tema di  Domande per  Reddito e /Pensione di cittadinanza presentate dai cittadini non appartenenti all’Unione europea .

 Come illustrato con la circolare n. 100 del 5 luglio 2019, la legge di conversione del  D.L. n. 4/2019 aveva previsto per i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia  richiedenti il reddito o la pensione di cittadinanza,  l'obbligo di presentare  una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana  comprovante i requisiti reddituali e patrimoniali  e la composizione del nucleo familiare.

L'obbligo non si applica però:

a) ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;

b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

c) ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al predetto comma 1-bis.

Si attendeva un decreto che individuasse chiaramente i Paesi i cui cittadini sono interessati dall’obbligo,  per cui l’Istituto aveva sospeso  le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari.

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli Affari esteri  del 21 ottobre 2019, è stato firmato ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: nell'allegato sono elencati gli Stati per i quali  è necessaria la certificazione  che sono:

Il decreto precisa che la certificazione deve riguardare solo il patrimonio immobiliare posseduto all'estero ai fini ISEE.

L'istituto nazionale di previdenza  precisa quindi che :

DOMANDE PRESENTATE A MARZO 2019 

Riguardo le domande presentate a marzo 2019, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 4/2019  che  dovevano essere oggetto di integrazione (in tema di assenza di condanne e misure cautelari resteranno sospese se il richiedente è cittadino degli Stati o territori inclusi nell’allegato  in attesa della certificazione sul patrimonio estero  .

Per le domande, invece, presentate a marzo 2019 dai cittadini extracomunitari degli Stati o territori non inclusi nell’allegato  che hanno già rilasciato la dichiarazione integrativa di responsabilità, di cui al citato messaggio n. 3568/2019, i pagamenti continueranno con le consuete modalità, senza necessità di alcun adempimento.

Gli interessati riceveranno, in ogni caso, un  messaggio sms/ o una e-mail con il quale verranno invitati a produrre la certificazione integrativa presso gli uffici territoriali  INPS di persona o via PEC .   

Fonte: Inps


1 FILE ALLEGATO:
DI 21.1.2019 RDC Stati esteri

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